1. L’attività di mediazione finanziaria in senso lato
Nell’attività di mediazione finanziaria in senso lato, intesa quale attività diretta alla gestione/amministrazione ed investimento del denaro, rientrano:
– l’attività di intermediazione finanziaria in senso stretto;
– l’attività di mediazione creditizia.
2) L’attività di intermediazione finanziaria in senso stretto si concretizza nelle diverse seguenti ipotesi:
a) Attività finanziaria esercitata in via prevalente ed esclusiva verso il pubblico
E’ una delle attività previste dall’art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (T.U.B.).
E’ esercitata da intermediari finanziari (definite così in genere le imprese di investimento, tra cui gli Istituti Bancari) che mettono a disposizione della clientela un prodotto finanziario (finanziamenti, intermediazione in cambi, trasferimento di fondi, gestione del credito e/o del debito, ecc), concludendo essi stessi il contratto finale col consumatore (a differenza del mediatore creditizio che si limita a mettere in relazione le due parti per promuovere la conclusione del contratto finale, senza esserne parte).
L’attività di intermediazione finanziaria è caratterizzata dalla “esclusività” e dalla riserva di legge, in quanto può essere esercitata in via esclusiva dai soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 107-108-109 T.U.B. iscritti nell’apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
b) Attività finanziaria esercitata in via prevalente o esclusiva ma non verso il pubblico
Si concretizza in nell’attività di acquisto e gestione di partecipazioni in altre società collegate e/o controllate, potendo sfociare concretamente anche nell’attività della società “holding mista” (così definita la società controllante che è anche operativa) o della società “holding pura” (così definita la società controllante non operativa che si limita a controllare le partecipazioni in altre società).
Non è una attività finanziaria esclusiva in via programmatica ma eventualmente esclusiva in via di fatto, ove per politica societaria la società non svolga l’attività economica che ne costituisce l’oggetto sociale ma si limiti allo svolgimento di attività finanziarie verso le società controllate o collegate (non quindi verso il pubblico, come accade invece nella prima ipotesi esaminata).
c) Attività finanziaria esercitata in via occasionale e non verso il pubblico
Riveste carattere di attività accessoria ad altre attività economiche sociali, di natura diversa.
E’ prevista dalla ricorrente clausola statutaria che permette alla società di svolgere una attività di gestione del denaro allo scopo di meglio perseguire e realizzare l’oggetto sociale.
Utilizzo del denaro per realizzare operazioni di mercato opportune o necessarie per la competitività dell’azienda, quali investimenti in strumenti aziendali, di marketing ecc., ovvero puri investimenti finanziari, quali acquisto di titoli come forma di investimento del denaro a scopo fruttifero, che accrescono il patrimonio aziendale rafforzandolo unitamente all’immagine e potenzialità di mercato della società.
3) L’attività di mediazione creditizia
L’attività di mediazione creditizia consiste nell’attività di messa in correlazione tra chi svolge attività di intermediazione finanziaria (in senso stretto) in via prevalente e verso il pubblico e i potenziali clienti, persone giuridiche o private, che hanno necessità di accedere ai servizi finanziari offerti dai primi.
Il mediatore creditizio promuove la conclusione del contratto finanziario, rimanendo in una posizione di imparzialità tra le parti. Persona fisica o giuridica che sia, deve essere iscritto nell’Albo dei Mediatori Creditizi (art. 16 L. n. 108/96 – d.p.r. n. 287/2000).
Per inciso e per ricordarne la differenza, l’intermediario finanziario è invece parte del contratto, fornendo esso stesso il prodotto finanziario.
Data l’imparzialità che caratterizza la posizione del mediatore creditizio, il legislatore ha sancito l’obbligo della esclusività di tale attività all’art. 128-sexies Testo Unico Bancario, come modificato dal recente D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.
L’art. 128-sexies co. 2 del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 afferma: “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.”
In attesa della costituzione dell’Organismo di Vigilanza sui mediatori creditizi, sono sospese attualmente le iscrizioni nell’albo dei mediatori creditizi ed i soggetti già iscritti si potranno iscrivere nel nuovo albo, dopo la costituzione di tale Organismo di Vigilanza, solo se comprovano l’esclusività della loro attività di mediazione creditizia.
4) Distinzione con l’agenzia in attività finanziaria
Come già detto nella promozione del contratto finale il mediatore creditizio opera in una posizione di imparzialità tra intermediario finanziario e clientela, a differenza dell’agente in attività finanziaria che opera in dipendenza di un mandato ricevuto dall’intermediatore finanziario per la conclusione del contratto finale con la clientela.
L’art. 128-quater del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, recita: “È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.”
L’art. 128-quinquies T.U.B. indica i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
5) Incompatibilità tra agente in attività finanziaria e mediatore creditizio
L’art. 128-octies del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, sancisce il divieto di contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Anche i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.
6) Organismo di vigilanza
L’art. 128-undecies del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, istituisce un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’Organismo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; ed altresì verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti.
Nunziata Parrino Notaio
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