Il conflitto é stato ritenuto ammissibile dalla Corte, con ordinanza n. 218/2012, pubblicata nella Gazzetta del 26 settembre.
In buona sostanza, il Presidente della Repubblica denuncia la violazione del principio secondo cui egli “non é responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”.
Ciò posto, sussisterebbero, secondo Napolitano, “precisi elementi oggettivi di prova del non corretto uso del potere giurisdizionale”.
In particolare, “non corretto uso del potere giurisdizionale” é stato “aver registrato le intercettazioni nelle quali casualmente e indirettamente era coinvolto il Presidente della Repubblica, unitamente alle circostanze (pacifiche e non contestate) che il testo delle telefonate é agli atti del processo e che ne é stata addirittura valutata l'(ir)rilevanza e, soprattutto, che si ipotizza lo svolgimento di un’udienza secondo le modalità indicate dall’art. 268 c.p.p. (trascrizione integrale delle intercettazioni, previa valutazione dell’irrilevanza; facoltà dei difensori di estrarne copia e udienza c.d. stralcio; autorizzazione del G.I.P. sentite le parti) per ottenerne l’acquisizione o la distruzione: procedimento che perché produrrebbe un grave «vulnus» alle prerogative del Presidente della Repubblica, operando senza tenere di esse alcun conto e alterando in concreto e in modo definitivo la consistenza dell’assetto dei poteri previsti dalla Costituzione“.
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Il testo integrale del ricorso per conflitto di attribuzione Napolitano / PM Palermo
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