L’Inps spiega la quarta puntata della salvaguardia dalla Fornero, ossia della possibilità di mettersi a riposo in virtù dei criteri vigenti prima dell’ultima riforma delle pensioni entrata in vigore dallo scorso anno, dopo i decreti 1° giugno 2012 (prima tranche 66 mila), 8 ottobre 2012 (seconda tranche 55 mila) e 22 aprile 2013 ( terza tranche 10.130). La quarta, di 6.500 soggetti, è contemplata dal citato dl n. 102/2013 e vede quali beneficiari i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 e 31 dicembre 2011 ” in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo”.
Ci sono delle condizioni perché sia così; i soggetti dopo che il rapporto di lavoro è stato portato a termine devono aver conseguito un redditto annuo lordo complessivo pari o inferiore a 7.500 euro, riferibile a qualsiasi attività eccetto che quella di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La seconda condizione è che risultino in possesso dei requisiti di età e contribuzione che, alla luce della disciplina pensionistica vigente prima della Riforma Fornero, avrebbero determinato la decorrenza della pensione entro il 36simo mese successivo alla data di entrata in vigore della stessa riforma, cioè entro il 6 gennaio 2015.
Il Dl n. 102/2013, dichiara l’Inps, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori rientranti nella salvaguardia, rinvia alle procedure previste per la seconda tranche (dm 1° giugno 2012), successivamente integrate dal dm 22 aprile 2013 pertinente alla terza tranche, le cui domande fra l’altro possono essere presentate entro il 25 settembre prossimo.
Dunque, aspettando le istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze per la nuova salvaguardia, l’Inps determina che non si adottino provvedimenti di reiezione nei riguardi dei soggetti che ritengano di essere beneficiari di questa ulteriore salvaguardia (quarta tranche) e che, proprio in virtù di tanto, presentino domanda di pensione anche impiegando gli ordinari moduli e specificando di voler accedere con i benefici di cui al dl n. 102/2013.
Ad ogni modo, resta fermo (per il non rigetto della domanda) la sussistenza dei predetti requisiti richiesti dalla nuova salvaguardia. In ultimo, l’Inps comunica che nel giro di breve metterà a disposizione su internet il prodotto webdom relativo alla presentazione delle domande di pensione in salvaguardia, aggiornato alla quarta mentre fa riserva di fornire, le istruzioni di carattere generale.
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