Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno applicabilità alcune delle novità importate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro), che ha fatto subentrare all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
L’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato, inclusi quelli di lavoro domestico, venga applicato un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Ciò ha determinato due diverse tabelle contributive, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza contributo addizionale, e l’altra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensiva del contributo addizionale. L’onere aggiuntivo non viene, comunque, applicato ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori assenti.
I canali usufruibili per versare i contributi sono: il sito internet dell’Inps attraverso la carta di credito; sempre con carta di credito, contattando il contact center (803164; 06164164); il bollettino Mav trasmesso dall’Istituto di previdenza o stampabile direttamente dal sito; sempre mediante carta di credito presso le tabaccherie esibenti il logo “servizi Inps”; gli sportelli bancari di Unicredit; ed infine gli sportelli di Poste Italiane.
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