Gli esodati rispescati, si apprende dalla circolare diffusa dall’Inps, riguardano in particolar modo, oltre alle categorie menzionate, quei lavoratori il cui rapporto lavorativo sia stato risolto in virtù di un accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle preposte direzioni territoriali del lavoro (dtl), ma che per l’appunto, stando al primo decreto di salvaguardia (65.000), siano stati esclusi dal beneficio.
Le ragioni dell’esclusione sono: a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, stando alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, prevedono la decorrenza della pensione dopo il 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015; b) incapienza nel contingente numerico, pur a fronte del possesso di tutti i requisiti previsti. L’Istituto di previdenza nazionale chiarisce, infine, che l’operazione di riesame dovrà essere realizzata in attesa della comunicazione da parte delle competenti direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accettazione delle domande di accesso al beneficio, le quali in base al secondo decreto salvaguardia (55.000) potranno presentarsi entro la data del 21 maggio 2013.
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