L’Inps ha deciso di mettere ordine al mondo dei content creator e influencer, figure ormai centrali nell’economia digitale, ma finora prive di un inquadramento previdenziale chiaro. Il loro è ormai a tutti gli effetti un lavoro, remunerato, e che spesso porta ingenti guadagni.
Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’istituto ha definito i criteri per l’iscrizione e il versamento dei contributi di chi guadagna attraverso piattaforme digitali come YouTube, Instagram, TikTok e Twitch, chiarendone i profili previdenziali e i conseguenti obblighi contributivi.
A seconda delle modalità di lavoro e della tipologia di guadagno, i creator potranno essere inquadrati come lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, o rientrare nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), come accade per attori e registi.
Le nuove regole puntano a garantire tutele e diritti previdenziali anche a chi opera nel settore digitale, ma sollevano interrogativi su costi e obblighi burocratici per gli interessati.
Ecco in dettaglio le nuove disposizioni INPS e le possibili implicazioni per chi lavora nel mondo dei social media.
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Indice
Chi è il content creator
Ai fini previdenziali, nella circolare n.44 l’Inps precisa che l’attività del content creator si caratterizza per l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta, resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.
L’attività di chi fa questo lavoro, quindi, comporta:
- una prestazione creativa e di produzione di contenuti mediatici virtuali;
- la successiva messa a disposizione del pubblico dei contenuti stessi, attraverso piattaforme digitali.
Gli operatori che si dedicano all’attività di creazione di contenuti possono svolgere tale attività in forma amatoriale ovvero con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).
In linea generale, precisa l’INPS, si tratta di soggetti riconducibili alla platea dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tuttavia, i content creator non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, ma possono altresì valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso:
- forme di pagamento diretto;
- altri meccanismi, come l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni o la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online.
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Come vengono pagati Influencer e creatori digitali
La remunerazione dell’attività del content creator può avvenire con modalità diverse, ad esempio:
- compenso percepito direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali;
- pagamento da parte dei sostenitori, grazie all’intermediazione della piattaforma;
- sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti.
Con chi lavora il content creator/Influencer
La particolarità della figura del content creator, che quando raggiunge livelli di interazioni impattanti diventa influencer, è rinvenibile nella compresenza di soggetti come:
- la persona che lavora come creatore o creatrice dei contenuti (content creator);
- l’azienda commerciale (brand);
- la piattaforma di distribuzione dei contenuti.
Possono altresì partecipare una serie di agenzie intermediarie, il cui compito è coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (talent agency).
Pertanto, conclude l’INPS, il rapporto può essere trilaterale o persino quadrilaterale laddove tutti i soggetti partecipino al singolo affare: brand, media agency, talent agency, content creator.
Content creator e Influencer: codice ATECO
Nell’ambito dell’attività di creazione di contenuti digitali il termine content creator ricomprende una serie complessa di attività oggetto della Circolare INPS numero 44/2025.
In particolare si cita la prestazione dell’influencer , cioè colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento.
Alla figura dell’influencer possono altresì essere ricondotte le attività di youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker e blogger.
Dal 1° gennaio 2025 l’attività dell’influencer è identificata dal codice ATECO 73.11.03 (attività di influencer marketing).
Attività qualificata come lavoratore autonomo
La Circolare INPS identifica due diversi regimi previdenziali applicabili al content creator.
Il primo li considera come lavoratori autonomi nel momento in cui gli elementi organizzativi dell’attività prevalgono su quelli personali. Tale è il caso dell’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, come la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari.
In queste situazioni la prestazione svolta rientra nel settore commerciale / terziario con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ed attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Il secondo aspetto è l’iscrizione alla Gestione separata Inps. Come si legge nella Circolare numero 44/2025, il reddito da lavoro autonomo può essere prodotto anche a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa.
Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o di para-subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale ed altresì al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, come tale qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
E’ utile ricordare che l’iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria nel momento in cui il professionista influencer o creatore digitale esercita l’attività nelle seguenti forme:
- lavoro autonomo esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo;
- lavoro autonomo occasionale, da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.
Per l’attività abituale di cui sopra occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio:
- la partita IVA, con attribuzione del codice ATECO riconducibile all’attività di content creator;
- il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali;
- la fatturazione di compensi e il pagamento per costi sostenuti nello svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.
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La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma. NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.
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Attività qualificata come lavoratore dello spettacolo
A differenza di quanto descritto nei paragrafi precedenti, se l’attività svolta dal content creator presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Conseguenze identiche anche nell’ipotesi in cui la suddetta attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.
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Foto copertina: istock/FG Trade Latin