Doppia imposizione contributiva: come funziona e per chi?
Tale sentenza, emessa sulla scorta della interpretazione autentica fornita dal legislatore con l’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, ha confermato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, il quale si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che comporti l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non facendo scattare il criterio della cosiddetta “attività prevalente”, rende pienamente compatibile la doppia imposizione contributiva a carico di chi eserciti entrambe le attività.
Questo principio risulta applicabile anche agli amministratori di società, anche cooperativa.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso dell’INPS nei confronti di tre soci amministratori di una società – già iscritti alla gestione separata – a cui l’ente di previdenza aveva contestato la mancata iscrizione alla gestione commercianti e il mancato pagamento dei contributi. La Corte di Appello di Genova aveva accolto le ragioni degli amministratori.
Il Giudice di seconda istanza, difatti, aveva ritenuto pacifico che le attività svolte dai tre rispettivamente come esperto di marketing, programmatore di software e addetto alla verifica della qualità grafica, rientrassero sia nelle incombenze inerenti alla partecipazione all’organo amministrativo, sia a quelle di gestione dell’impresa e che in mancanza di una duplicità di prestazioni andasse applicato il principio di prevalenza dell’attività per stabilire l’iscrizione alla gestione corrispondente.
Di segno opposto la decisione della Cassazione, la quale ricorda come il legislatore, con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 122/2010, avesse chiarito che le attività autonome indicate dalla legge 662/1996, per cui opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, restando esclusi i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
Principio già richiamato dalle Sezioni unite con la sentenza 17076/2011, a cui hanno fatto riferimento i giudici di legittimità nel caso di specie.
Pertanto, il principio consolidato risulta essere il seguente: perché sussista l’obbligo di contribuzione sia alla gestione commercianti, sia a quella separata, occorre tuttavia che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione societaria, tenendo conto, per la prima delle due, ai parametri indicati dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996.
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