Ai soli fini della stampa e del rilascio del Cud, e funzionalmente alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria, l’Inps ha provvisto ad abilitare all’accesso al servizio i seguenti soggetti: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, lauree equipollenti o diploma di ragioneria; ancora, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; infine tutti gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.
Per chiarezza e facilità di lettura l’Istituto, si legge nel comunicato diffuso ieri, precisa che l’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato. I soggetti abilitati alla stampa ed al rilascio del Cud sono tenuti a conservare il mandato conferito dal cittadino unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli dietro richiesta dell’Istituto. All’atto dell’accesso in procedura poi, il soggetto incaricato dovrà asserire il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, con specifico riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.
Si amplia dunque il canale di rilascio del Cud ai pensionati il quale, da oggi, può ufficialmente essere attuato da parte di tutti i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazione dei redditi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento