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È quanto ha messo bene in chiaro il nostro Istituto di previdenza con il messaggio 3691 dello scorso 8 ottobre 2018, con cui rende noto che la Procedura di gestione illeciti diffida annuale – G.il.d.a – è stata implementata per consentire l’emissione delle denunce di reato all’Autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 463/1983). Questo in relazione agli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a 10 mila euro annui.
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La procedura G.il.d.a. esiste dunque dal 2016, quando un apposito messaggio Inps ne aveva lanciato la funzionalità, per consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illecito in presenza di mancato versamento dei contributi:
- Reato penale
- Illecito amministrativo
Con il messaggio dello scorso 8 ottobre l’Inps ha reso dunque noto che la procedura consente di gestire entrambe le tipologie di illecito, sia la natura amministrativa sia quella penale, specificando che, anche in caso di regolarizzazione nei termini previsti dalla legge, la realizzazione del relativo reato verrà comunque denunciata all’autorità giudiziaria.
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Mancato versamento contributi previdenziali: quali sanzioni
Le omissioni di versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori dei lavoratori di lavoro portano a due tipologie di conseguenze (art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 8/2016):
- una sanzione di tipo penale: reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032,00 euro:
- una sanzione pecuniaria amministrativa: da 10 mila a 50 mila euro in caso di versamenti omessi fino a 10 mila euro l’anno.
Regolarizzazione contributi previdenziali: quali conseguenze
La prima conseguenza, come sottolineato dall’Inps, è che nche in caso di regolarizzazione nei termini previsti dalla legge, la commissione del reato verrà comunque denunciata all’autorità giudiziaria. Ai fini dell’attivazione della fase di denuncia all’Autorità Giudiziaria, pur in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti che costituisce causa di non punibilità, permane, ai sensi del citato art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 463/1983, l’obbligo per l’Istituto di effettuare la denuncia del reato.
Pertanto, all’interno della procedura G.IL.D.A., è disponibile la nuova funzionalità “Gestione denunce” con la quale sono proposte all’operatore dell’Istituto tutte le diffide notificate per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui per le quali procedere alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
Regolarizzazione contributi previdenziali: entro quando si può fare
E’ prevista la non punibilità con la sanzione penale e il venir meno dell’illecito amministrativo qualora il versamento delle omesse ritenute venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
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