La Cassazione con una recente ordinanza, la numero 15059 del 7 settembre scorso, non ha difatti riconosciuto ad una trentasettenne l’infortunio in itinere, poiché la distanza fra l’abitazione e l’ufficio risulta poco superiore al chilometro e potrebbe facilmente essere ricoperta con due passi a piedi o mediante l’uso dei mezzi pubblici.
Inoltre, quest’ultimi costituiscono ancora lo strumento normale di mobilità dei lavoratori, e comportano il minimo tasso di esposizione al rischio di infortuni.
La Suprema Corte, confermando la tesi dei giudici di appello, ha rilevato che nel caso di specie la ragazza poteva agevolmente tornare a casa a piedi o utilizzare i mezzi pubblici. Pertanto, visto che l’uso delle due ruote era stato dovuto ad una libera scelta della donna e no ad una necessità dovuta a mancanza di soluzioni alternative, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato.
Inoltre la circostanza che la ragazza fosse affetta da una malattia che le imponeva di percorrere il tragitto nel più breve tempo possibile, era stata dedotta in giudizio tardivamente, cosicché i giudici non l’hanno ritenuta ammissibile.
Alla giovane donna, non è rimasto che pagare le spese del giudizio e… andare a piedi!
Qui il testo integrale dell’ordinanza 15059/2012 della Cassazione
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento