Infortunio Inail: entro quando arriva il risarcimento

Rosa Leone 22/02/19
Nel caso in cui un lavoratore abbia avuto un incidente sul luogo di lavoro dovrà seguire una procedura in cui avrà diritto ad un risarcimento da parte dell’Inail.

Vediamo di cosa parliamo col termine infortunio, quando si verifica un evento classificabile come infortunio sul lavoro, quale procedura seguire, che tipo di indennizzi vengono erogati e quando ed entro quando arriva davvero il risarcimento.

Infortunio Inail: cos’è?

Secondo l’art. 2, c. 1, D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione da lavoro per più di tre giorni. La giurisprudenza, in base ad una sentenza della Cassazione del 29 agosto 2003 n. 12685, intende per causa violenta un fattore esterno, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore. Invece, in base alla sentenza della Cassazione dell’11 dicembre 2003 n. 18980, si intende occasione di lavoro la circostanza che l’infortunio sia ricollegabile ad un nesso eziologico (che indaga le cause dei fenomeni) allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Leggi anche “Infortunio sul lavoro: cosa si può fare secondo il diritto?”

Infortunio INAIL: procedura

Nel caso di infortunio il lavoratore deve comunicarlo al datore di lavoro e deve:

  • recarsi al Pronto Soccorso, dove verrà visitato e
  • gli verrà rilasciato un certificato medico
  • che il lavoratore farà pervenire al suo datore di lavoro,
  • il quale, a sua volta trasmetterà telematicamente mediante l’apposito modulo all’INAIL.

Il datore di lavoro comunicherà all’INAIL la denuncia di infortunio e due o tre giorni prima della scadenza della prognosi il lavoratore si presenterà all’Inail dove sarà rivisitato dai medici addetti i quali o confermeranno la diagnosi del Pronto Soccorso o prolungheranno la prognosi.

Infortunio INAIL: entro quando arriva il risarcimento

Una volta verificato l’accaduto e ritenuto che sia tutto in regola, l’INAIL inizierà a pagare al lavoratore l’indennità prevista dal quinto giorno successivo all’infortunio nella seguente misura:

  • dal 5° al 91esimo giorno dall’infortunio il 60% della retribuzione;
  • dal 91esimo giorno in poi il 75% della retribuzione.

Invece, nei primi 4 giorni l’indennità spetterà al datore di lavoro nel seguente modo:

  • il 100% della retribuzione per il giorno stesso in cui si è verificato l’incidente;
  • il secondo, terzo e quarto giorno pagherà il 60% della retribuzione.

Il risarcimento per il periodo spettante all’INAIL può essere anche anticipato in busta paga dal datore di lavoro e l’ente provvederà a rimborsarlo in seguito al datore di lavoro.

Nel caso in cui la prognosi sia superiore ai 20 giorni al lavoratore verranno erogati più acconti e il saldo gli verrà dato quando avverrà la guarigione.

L’INAIL copre tutte le spese inerenti all’infortunio (visite specialistiche, analisi, sedute riabilitative, purché riconosciute dall’ente stesso).

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L’indennizzo e rendita Inail

Il lavoratore viene risarcito con un indennizzo nel caso in cui l’invalidità va dal 6% al 15%, mentre viene risarcito con una rendita nel caso la menomazione sia superiore al 16%.

Fino al 6% invece si applica solo la franchigia.

Nel caso in cui l’invalidità si aggravi può essere richiesta una rettifica dell’indennizzo o della rendita entro i dieci anni dall’infortunio. Una volta nel corso dei dieci anni nel caso dell’indennizzo, mentre nel caso della rendita nel lasso di tempo dei primi quattro anni, poi al settimo e al decimo anno. Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità: con assegno o in contanti allo sportello postale o bancario, con accredito su conto corrente bancario o postale, con carta prepagata munita di IBAN, negli istituti di credito convenzionati con l’INPS, con accredito sul libretto.

Infortunio Inail: normativa.

  • p.r. 1124/1965;
  • 251/1982;
  • lgs. 38/2000;
  • m. 29 maggio 2001;
  • lgs. 151/2015;

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