Ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) nelle ipotesi, afferma la norma, di “casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
Il “Cura Italia” chiarisce pertanto che la copertura assicurativa, garantita dall’Inail nei casi di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche per le infezioni da COVID-19, contratto in occasione di lavoro.
L’ombrello della copertura Inail è garantito nei confronti di:
- Lavoratori dipendenti;
- Parasubordinati;
- Sportivi professionisti dipendenti;
- Dirigenti.
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Vediamo nel dettaglio cosa è tenuta a fare l’azienda nei casi di contagio dei lavoratori da virus COVID-19 e come denunciare l’infortunio all’Inail.
Infortunio Covid-19: eventi assicurati
Gli eventi legati al COVID-19 oggetto di copertura assicurativa Inail sono:
- Casi accertati di infezione in occasione di lavoro;
- Periodi di quarantena o di permanenza fiduciaria dell’infortunato;
- Decesso del lavoratore, in questa ipotesi spetta ai familiari anche la prestazione una tantum riconosciuta dal Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro;
- Infortuni in itinere, a seguito di contagio avvenuto nel normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro.
Infortunio Covid-19: contagio sul lavoro
Il medico che redige il certificato di infortunio è tenuto a valutare con ragionevole probabilità l’origine professionale del contagio, senza valutare alcuna responsabilità del datore di lavoro. Quest’ultimo può essere chiamato a rispondere (a livello civile o penale) di eventuali comportamenti che possono aver determinato il contagio, a causa di violazioni riguardanti:
- Protocolli di sicurezza;
- Linee guida governative e regionali per il contenimento della pandemia.
Infortunio Covid-19: certificato
L’obbligo in capo all’azienda di inviare la comunicazione / denuncia di infortunio all’Inail e l’avvio della copertura assicurativa scattano a seguito di:
- Redazione, da parte del personale medico, di un certificato di infortunio conseguente ad infezione da COVID-19 in occasione di lavoro;
- Invio telematico del certificato (da parte del medico) all’Inail.
Successivamente, il certificato medico dev’essere comunicato al datore di lavoro, affinché questi possa procedere alla denuncia.
Come ha chiarito l’Inail con Circolare numero 13 del 3 aprile 2020, soltanto a seguito di:
- Acquisizione del certificato di avvenuto contagio;
- Virus contratto in occasione di lavoro;
si perfeziona la fattispecie di malattia – infortunio con l’obbligo di invio in capo all’azienda della denuncia di infortunio.
Infortunio Covid-19: invio denuncia all’Inail
Una volta ricevuto il certificato di infortunio, il datore di lavoro è tenuto ad inviare denuncia all’Inail entro:
- Due giorni dalla ricezione del certificato;
- 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.
Al contrario, per gli eventi che comportano l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio) e fino a tre giorni, l’azienda è tenuta ad inviare, sempre in via telematica all’Inail, una “comunicazione di infortunio” entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico.
Se la prognosi oggetto di comunicazione è estesa oltre i tre giorni, è a carico dell’azienda l’invio dell’ordinaria denuncia.
I datori di lavoro possono inviare la denuncia di infortunio direttamente sul sito istituzionale inail.it sezione “Accedi ai servizi online – My Home – Denunce di infortunio e malattia” compilando i campi relativi a:
- Riferimenti del lavoratore e dell’azienda;
- Modalità di pagamento dell’indennità economica a carico Inail;
- Data evento;
- Data di abbandono del lavoro;
- Data di conoscenza dei riferimenti del certificato medico;
- Prognosi;
- Descrizione dell’evento;
- Dati retributivi.
L’Inail consente in alternativa di compilare la denuncia direttamente sull’applicativo paghe utilizzato dall’azienda o professionista delegato, salvo poi caricare sul portale online il file in formato .xml per l’invio.
A prescindere dalle modalità di compilazione (online o offline) una volta trasmessa la denuncia il sistema rilascia in formato pdf:
- Ricevuta di invio, contenente i dati dell’azienda e del lavoratore oltre a data ed ora di trasmissione della denuncia;
- Riepilogo della denuncia di infortunio.
Infortunio Covid-19: prognosi e rientro al lavoro
Il dipendente è tenuto ad astenersi dal rendere l’attività lavorativa per tutto il periodo di prognosi indicato nel certificato di infortunio. Una volta che questo è terminato l’interessato potrà riprendere il lavoro, eccezion fatta per i casi di proroga dell’assenza, attestata da un apposito certificato medico.
Sia nelle ipotesi di rientro al lavoro a seguito di un unico certificato, che di proroga dello stesso, è opportuno che il dipendente si faccia rilasciare un documento in cui si attesta la data di ripresa dell’attività lavorativa.
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Infortunio Covid-19: tutela Inail
La tutela assicurativa Inail decorre da:
- Primo giorno di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico di avvenuto contagio;
- In alternativa, dal primo giorno di astensione dal lavoro corrispondente all’inizio della quarantena.
In particolare, se l’evento ha provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, la retribuzione è a carico:
- Del datore di lavoro per il giorno dell’infortunio (100% del guadagno medio giornaliero) ed i tre successivi (60% del guadagno medio giornaliero o la diversa misura eventualmente prevista dal contratto collettivo applicato);
- Dell’Inail dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.
Nello specifico, l’indennità Inail è pari a:
- 60% del guadagno medio giornaliero dal quarto al novantesimo giorno;
- 75% del guadagno medio giornaliero a partire dal novantunesimo giorno di infortunio sino alla guarigione.
Gli importi in carico all’ente assicurativo possono essere anticipati in busta paga dal datore di lavoro ovvero erogati direttamente al beneficiario. In entrambi i casi, le somme sono esenti da trattenute previdenziali ma soggette a tassazione Irpef.
Il datore di lavoro, se lo prevede il contratto collettivo applicato, è tenuto ad erogare un’integrazione dell’indennità Inail, nella misura e per i giorni richiesti dal CCNL stesso. A differenza dell’indennità, l’importo a carico azienda è soggetto a trattenute per contributi Inps e tassazione Irpef.
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