L’INAIL interviene erogando prestazioni economiche a copertura dei periodi di assenza del dipendente causati dall’infortunio e non retribuiti dall’azienda.
In aggiunta a quelle citate l’assicurazione garantisce altresì prestazioni sanitarie gratuite e, in considerazione dei postumi dell’infortunio, fornisce a costo zero o rimborsa l’acquisto di protesi o apparecchi atti a ridurre l’inabilità al lavoro.
Per ricevere la copertura assicurativa (e le relative prestazioni) ogni evento di infortunio dev’essere opportunamente denunciato all’INAIL da parte dell’azienda.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’assicurazione contro gli infortuni e quali prestazioni economico / sanitarie prevede.
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Infortunio sul lavoro 2019: cosa deve fare il dipendente
Al verificarsi dell’infortunio il dipendente deve informare senza indugio l’azienda, pena la perdita delle prestazioni INAIL per i giorni precedenti quello in cui il datore è venuto a conoscenza dell’evento.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
In secondo luogo, l’infortunato deve sottoporsi a visita medica e fornire all’azienda il certificato medico, la data di rilascio e il codice identificativo, tutti elementi che dovranno essere riportati nella denuncia / comunicazione d’infortunio.
La struttura sanitaria (pronto soccorso o ambulatorio) che ha rilasciato il certificato dovrà poi inviarlo telematicamente all’INAIL.
E’ fatto obbligo al dipendente di sottoporsi durante l’infortunio alle cure prescritte dall’INAIL nonché di rendersi reperibile alle visite di controllo se previsto dal CCNL applicato.
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Infortunio sul lavoro 2019: cosa deve fare il datore
Quando si verifica l’infortunio, l’azienda deve assicurarsi che il dipendente raggiunga la struttura sanitaria o l’ambulatorio INAIL più vicino. Eventuali spese di trasporto sono ad esclusivo carico del datore.
Il secondo passaggio è la denuncia d’infortunio all’INAIL. Questa dev’essere inviata per gli eventi con prognosi di durata superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento), entro due giorni da quando l’azienda ne ha avuto notizia ovvero entro ventiquattro ore in caso di morte o pericolo di morte. La denuncia dovrà riportare oltre ai dati dell’azienda, del dipendente e il dettaglio dell’evento verificatosi anche i dati retributivi necessari per calcolare la “Retribuzione media giornaliera”, valore di partenza per stabilire l’indennità INAIL.
Se la prognosi non supera i tre giorni escluso quello dell’evento, l’azienda dovrà inoltrare la comunicazione d’infortunio che conterrà gli stessi dati della denuncia eccezion fatta per quelli retributivi, non necessari in quanto considerata la durata dell’assenza non è previsto l’intervento dell’INAIL.
Infine, per gli infortuni mortali o con prognosi eccedente i trenta giorni l’azienda deve denunciare l’accaduto all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento si è verificato.
Cosa fare se il datore non denuncia l’infortunio
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Infortunio sul lavoro 2019: chi paga
Quando avviene un infortunio sul lavoro la copertura economica dei giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) in cui il dipendente non presta alcuna attività è divisa tra azienda e INAIL:
- Per il giorno in cui si verifica l’infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’azienda;
- I tre giorni successivi quello dell’evento sono anch’essi interamente a carico del datore (si parla di “periodo di carenza”);
- A partire dal quarto giorno successivo quello dell’infortunio fino al rientro al lavoro il trattamento economico è a carico dell’INAIL.
Infortunio sul lavoro 2019: a quanto ammonta l’indennità INAIL
L’indennità INAIL varia a seconda della durata dell’infortunio. Questa è calcolata in percentuale alla cosiddetta “Retribuzione media giornaliera” del dipendente (abbreviata “RMG”):
- 60% della Retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal quarto al novantesimo;
- 75% della Retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal novantunesimo fino alla guarigione.
La prestazione INAIL spetta per tutti i giorni di assenza. Le somme a carico dell’ente, su richiesta dello stesso vengono anticipate in busta paga dall’azienda salvo poi essere rimborsate con bonifico bancario o assegno circolare.
Quanto a carico dell’INAIL ed erogato in busta paga non è soggetto a contributi INPS ma a tassazione IRPEF.
L’indennità non è peraltro cumulabile con le prestazioni garantite dall’INPS, quali ad esempio:
- Indennità di malattia;
- Indennità di maternità;
- Cassa integrazione.
Infortunio sul lavoro 2019: integrazione carico azienda
Se il contratto collettivo applicato lo prevede, l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità INAIL in modo tale da raggiungere la medesima retribuzione che il dipendente avrebbe ottenuto in caso di normale attività, ovvero una percentuale della stessa.
Il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio prevede un’integrazione fino a raggiungere il 90% della retribuzione per i giorni di infortunio dal quinto al ventesimo, innalzata al 100% dal ventunesimo fino al rientro al lavoro.
Al contrario, il CCNL Pulizia dispone per gli impiegati un’integrazione fino al 100% per i primi cinque mesi di infortunio e del 50% per i successivi sette. Per gli operai integrazione al 100% dal secondo giorno d’infortunio fino alla guarigione.
A differenza dell’indennità INAIL, l’integrazione aziendale è soggetta sia a contributi INPS che a tassazione IRPEF.
Infortunio sul lavoro 2019: prestazioni sanitarie
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro. Solitamente il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre,
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro,
- oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale
- durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola
Il lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro ha diritto alla fornitura gratuita di tutte le cure necessarie affinché recuperi il più rapidamente possibile le capacità lavorative.
La copertura fornita da Inail e SSn comprende anche una serie di prestazioni sanitarie gratuite (l’attività di cura è gestita dal servizio sanitario nazionale):
- Cure mediche e chirurgiche ambulatoriali e specialistiche di oculistica, ortopedia, chirurgia, neurologia, radiologia, riabilitazione;
- Soccorsi di urgenza;
- Accertamenti clinici;
- Fornitura degli apparecchi di protesi,
- esenzione ticket
- rimborso spese di alcuni farmaci,
- cure riabilitative
Mentre l’attività di cura è interamente a carico del Servizio sanitario nazionale, rimangono in capo all’INAIL le prestazioni medico – legali e gli accertamenti.
Le cure devono essere garantite per l’intera durata dell’inabilità al lavoro e anche dopo la guarigione clinica al fine di garantire il pieno recupero delle capacità lavorative.
L’infortunato non può ingiustificatamente rifiutarsi di essere sottoposto alle cure, pena la perdita o la riduzione delle prestazioni economiche.
Infortunio sul lavoro 2019: protesi
In considerazione dei postumi dell’infortunio, il dipendente ha diritto alla fornitura gratuita di protesi o apparecchi per ridurre il grado di inabilità al lavoro.
In particolare, l’INAIL deve occuparsi:
- Della prima fornitura delle protesi;
- Alla fornitura di nuove protesi o apparecchi quando gli stessi sono obsoleti;
- Di garantirne la buona manutenzione da parte dell’infortunato, eccezion fatta per i casi di inefficienza o di rottura non imputabili allo stesso.
Le protesi vengono fornite da aziende scelte dall’INAIL. Nel caso in cui l’acquisto avvenga direttamente da parte dell’assicurato, questi ha diritto al rimborso da parte dell’assicurato nei limiti di quanto lo stesso avrebbe speso in caso di fornitura ordinaria.
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