L’indennizzo introdotto dal D.L. n. 207 del 28 marzo 1996, è stato inizialmente temporaneo, poi è divenuto stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Inoltre a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, possono presentare domanda di indennizzo, anche i soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda.
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Indennizzo cessazione attività commerciale 2020: chi può beneficiarne
Possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, solo gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Inps, che esercitano, come titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.
Non rientrano invece tra i beneficiari:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” ovvero gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, ad esempio:
- il commercio elettronico;
- la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione;
- la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
- gli esercenti attività di intermediazione quale quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
L’indennizzo è rivolto anche ai titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In questi casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, rileva la circostanza che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
L’erogazione dell’importo, deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata, e pertanto non può fruire del beneficio chi, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
Il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.
Indennizzo cessazione attività commerciale: requisiti
I soggetti sopra individuati, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
I 5 anni di iscrizione, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa, ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Se emergono delle omissioni contributive, vi è la possibilità di compensare l’omissione sull’ammontare dell’indennizzo, ma nei limiti di un quinto.
Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
Per beneficiare dell’erogazione dell’indennizzo i soggetti devono:
- aver cessato definitivamente (e non trasferito a terzi) l’attività commerciale;
- aver riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza o, se in possesso di più di una licenza ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
- aver cancellato l’attività dal Registro delle Imprese.
In presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni, l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Indennizzo cessazione attività commerciale: presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo deve essere indirizzata alla struttura Inps territorialmente competente e presentata telematicamente:
- direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” à “Domanda Indennità commercianti”;
- tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’Inps o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
L’istruttoria delle domande viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione, e consiste nella verifica dei dati forniti e delle dichiarazioni rese nella domanda.
Le domande “sospese” sono trasmesse alla Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della Gestione separata e delle forme esclusive dell’Ago, per essere sottoposte all’esame del competente Comitato, che decide sulla concessione dell’indennizzo in via definitiva.
Contro le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autorità giudiziaria. Si fa presente a seguito delle recenti modifiche previste dal D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, le domande di indennizzo rigettate con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Indennizzo cessazione attività commerciale: cause di incompatibilità
L’indennizzo, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.
Il soggetto richiedente, non deve svolgere attività lavorativa, né al momento della domanda di indennizzo, né successivamente alla decorrenza del trattamento.
Non è causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto che ha richiesto la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice, e così la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.
L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. Se quest’altra attività cessa di nuovo non sarà possibile l’erogazione dello stesso, e non sarà possibile presentare una nuova domanda.
L’indennizzo non spetta in caso di titolarità di una pensione di vecchiaia.
Indennizzo cessazione attività commerciale: durata e importo dell’indennizzo
Il beneficio dell’indennizzo spetta fino a che il beneficiario non raggiunge l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile, sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima.
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti e la sua erogazione viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici.
Indennizzo cessazione attività commerciale: obbligo di versamento dell’aliquota contributiva oggettiva
Oltre alla stabilizzazione dell’indennizzo, è stato ripristinato dal 1° gennaio 2019, l’obbligo del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 207/1996. Gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, oltre alla contribuzione dovuta dovranno versare una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% della quale lo 0,07%, è destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale mentre, la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
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