Oltre agli indennizzi automatici che rappresentano una replica di quelli del primo decreto Sostegni, viene previsto un contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021.
Previsto anche un innovativo contributo “reddituale” a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno precedente.
Decreto Sostegni bis in Gazzetta: ristori, Rem, indennità, pensioni, mutui
Indennizzi a fondo perduto 2021: contributo automatico
Tra gli indennizzi ve ne è uno che costituisce una replica dell’intervento previsto dal primo decreto Sostegni. I beneficiari (e quindi in possesso dei requisiti previsti) del precedente contributo, riceveranno una somma identica, al contributo ricevuto, e previsto dal D.L. 41/2021, che sarà versata in automatico dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente sul quale è stato già erogato il precedente indennizzo, oppure sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente avesse già optato per questa alternativa. Si ricorda che l’istanza di presentazione del “primo contributo” è scaduta lo scorso 28 maggio 2021.
Indennizzi a fondo perduto 2021: contributo alternativo
Il decreto Sostegni (bis) introduce un contributo a fondo perduto,(alternativo al contributo di cui sopra) riconosciuto sulla differenza di fatturato medio del periodo che va dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, che deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo precedente, ovvero primo aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Per beneficiare di questo indennizzo non si terrà conto del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, ma si dovrà fare specifico riferimento ai mesi in cui le attività sono state condizionate dalle chiusure avviate per contrastare la diffusione dei contagi.
Bisognerà presentare istanza (entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica) e questa non preclude la possibilità di vedersi riconosciuto l’indennizzo erogato in ogni caso in automatico. I soggetti che presentando istanza per il riconoscimento del contributo del primo decreto Sostegni abbiano beneficiato del contributo automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante “in automatico”, non è prevista alcuna decurtazione.
Non sono variati i parametri per il calcolo del sostegno, ovvero:
- il 60% della perdita per le partite Iva fatturato o corrispettivi (2019) fino a 100mila euro;
- il 50% sopra i 100mila e fino a 400mila;
- il 40% sopra i 400mila e fino a 1 milione;
- il 30% sopra 1mln e fino a 5mln;
- il 20% al di sopra dei 5mln e fino ai 10mln;
oltre quest’ultima soglia non spetta alcun sostegno.
Esempio di calcolo
Fatturato anno 2019: 1.500.000
Contributo (Decreto Sostegni): 21.000 Importo mensile medio (1 aprile 2019 – 31 marzo 2020): 240.000 Importo mensile medio (1 aprile 2020 – 31 marzo 2021): 70.000 Differenza: 170.000 Calcolo del contributo (Sostegni bis): 30% di 170.000 = 51.000 euro 51.000-21.000 = 30.000. Il contribuente riceverà ulteriori 30.000 euro per effetto del Decreto Sostegni bis |
Il ristoro alternativo potrà essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dai contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni, i soggetti che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dal decreto n. 41/2021 dovranno quindi, presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
Indennizzi a fondo perduto 2021: chi non ha beneficiato del “primo” contributo
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto “Sostegni”, è prevista una nuova somma quantificata seguendo lo stesso meccanismo del precedente, ma su una base di calcolo aggiornata. Il confronto dovrà essere effettuato tra il volume d’affari (fatturato medio) realizzato nel periodo primo aprile 2020 e 31 marzo 2021 e i dodici mesi dell’anno precedente (Primo Aprile 2019 – 31 marzo 2020), alla differenza si dovranno applicare le previste percentuali.
L’indennizzo sarà definito applicando alla perdita media mensile di fatturato, i seguenti nuovi parametri:
- il 90% fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
- il 70% da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;
- il 50% da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;
- il 40% da 1mln di euro a 5mln di euro di ricavi e compensi;
- il 30% da 5mln di euro a 10mln di euro di ricavi e compensi.
L’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza (anche tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate), a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario, saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Indennizzi a fondo perduto 2021: peggioramento del risultato economico
Un ulteriore contributo viene introdotto dal Sostegni Bis, un contributo reddituale a fondo perduto condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio “relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno precedente”. La misura deve avere l’autorizzazione comunitaria.
Per quanto concerne la percentuale di peggioramento cui fare riferimento, questa sarà resa nota a da un decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Tale percentuale sarà applicata alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e come gli altri non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta.
Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Contributo a fondo perduto e Reddito di Cittadinanza: possono essere pignorati?
Indennizzi a fondo perduto 2021: domanda
Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui sopra, i soggetti interessati anche in questo caso dovranno presentare una istanza telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso provvedimento individuerà gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali è indicato l’ammontare dei risultati economici d’esercizio previsto dal decreto.
Secondo quanto indicato nel decreto, l’istanza per il riconoscimento del contributo, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 viene presentata entro il 10 settembre 2021.
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