L’indennità viene erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed è rivolta a coloro che esercitano una attività abituale di lavoro autonomo cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e in particolare sono iscritti alla Gestione Separata (Art. 2, comma 26, Legge n. 335 dell’8 agosto 1995).
Vediamo adesso quali sono i requisiti per poter richiedere l’indennità, qual è l’importo e come presentare domanda.
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Indennità Iscro: requisiti necessari
Per il riconoscimento dell’indennità Iscro, che per ora viene istituita solo per il triennio 2021-2023 oltre ad essere iscritti alla Gestione Separata INPS, i soggetti interessati devono presentare i seguenti requisiti:
- non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- devono avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- devono aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- devono essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Indennità Iscro: come presentare domanda
La domanda viene presentata telematicamente dal lavoratore all’Inps entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Nella domanda andranno autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse, l’Inps comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, a sua volta l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Inps l’esito dei controlli effettuati relativamente ai requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
Si deve ricordare che alcuni requisiti come l’assenza di trattamento pensionistico e relativamente al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
Sulle modalità di utilizzo della misura (presentazione della domanda ecc.) l’istituto di previdenza fornirà le istruzioni operative e un modello dedicato sul proprio sito internet istituzionale.
Indennità Iscro: importo
L’indennità corrisposta è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate. Questa spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità, e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo di non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili, e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. È previsto che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio, e inoltre la cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
Indennità Iscro: quando si perde
L’indennità Iscro non si presenta in particolare come un vero e proprio ammortizzatore sociale, anche perché l’eventuale cessazione dell’attività, (e quindi la chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo), determina la cessazione dell’erogazione dell’indennità stessa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute dopo la data in cui è cessata l’attività.
L’operazione comporta l’incremento dell’aliquota contributiva dei liberi professionisti alla gestione separata di 0,26 punti percentuali nel 2021, e di 0,51 punti nel 2022 e 2023, inoltre l’erogazione dell’indennità è abbinata alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità saranno individuati con un decreto ministeriale da emanare entro il 2 marzo 2021.
L’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ha il compito nel caso specifico, di monitorare la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua invece annualmente, il monitoraggio sull’intervento valutando gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi potendo proporre e eventuali revisioni.
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