Indennità Naspi: tutti i requisiti per richiederla

Paolo Ballanti 23/07/21
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L’indennità NASPI ha lo scopo di sostenere economicamente coloro che si trovano in stato di disoccupazione. Il sussidio, erogato dall’INPS direttamente al beneficiario, è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda, da inoltrare all’Istituto entro sessantotto giorni dalla perdita dell’occupazione.

L’importo mensile della NASPI è calcolato in base alla retribuzione dei quattro anni precedenti e comunque nel rispetto di un massimale aggiornato annualmente.

Per ottenere la prestazione tre sono i requisiti richiesti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • Trenta giornate di effettivo lavoro nell’anno che precede la disoccupazione.

Analizziamo i tre punti in dettaglio.

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Indennità Naspi: requisiti

Disoccupazione

Il diritto alla NASPI è legato al permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo di godimento dell’indennità.

In particolare, la perdita del lavoro dev’essere involontaria. Sono considerati tali i casi di licenziamento, mentre lo stesso non si può dire delle dimissioni.

Conferiscono inoltre il diritto alla NASPI (in presenza degli altri requisiti) anche:

  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta (è il caso della conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero verificatasi a seguito del rifiuto del dipendente di essere trasferito ad altra sede aziendale, distante più di cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa, riconosciute in una serie tassativa di ipotesi individuate nel tempo dalla giurisprudenza, quali ad esempio mancato pagamento della retribuzione, mobbing, molestie sessuali;
  • Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, corrispondente a trecento prima della data presunta del parto sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • Dipendenti licenziati che accettano l’offerta economica nell’ambito della “conciliazione agevolata”;
  • Lavoratori che aderiscono ad un accordo aziendale di risoluzione consensuale del rapporto, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il passaggio successivo alla perdita dell’occupazione, necessario per accedere alla NASPI, è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Quest’ultima può essere resa in via telematica sul portale anpal.gov.it oppure direttamente in sede di invio della richiesta di sussidio all’INPS.

Una volta presentata la dichiarazione di immediata disponibilità, il soggetto interessato deve confermare il proprio status di disoccupato contattando, entro i trenta giorni successivi alla DID, il Centro per l’impiego territorialmente competente presso cui stipulare il “Patto di servizio”.

Attraverso il Patto il lavoratore dichiara la propria disponibilità a:

  • Partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca di un’occupazione (come la stesura di un curriculum);
  • Partecipare a progetti di carattere formativo o riqualificazione professionale;
  • Accettare offerte di lavoro congrue;
  • Partecipare a progetti di pubblica utilità.

Tredici settimane di contribuzione

Il secondo requisito per accedere alla NASPI è il possesso di almeno tredici settimane di contributi versati nei quattro anni che precedono la disoccupazione.

Vengono in particolare inclusi nel conteggio:

  • I contributi dovuti (di cui una quota parte trattenuta al dipendente) ma non versati dall’azienda;
  • I contributi figurativi riconosciuti durante il periodo di maternità obbligatoria se all’inizio dell’assenza dal lavoro risulta già versata la contribuzione, oltre ai periodi di maternità facoltativa regolarmente indennizzati dall’INPS e intervenuti mentre il dipendente era in forza all’azienda;
  • I periodi lavorati all’estero in Paesi UE o convenzionati con l’Italia;
  • Astensione dal lavoro per malattia del figlio sino agli otto anni di età, entro il limite di cinque giorni lavorativi per anno solare.

Trenta giornate di effettivo lavoro

La terza condizione perché si manifesti il diritto al sussidio di disoccupazione è il possesso di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la perdita del lavoro.

Sotto questo aspetto si considerano le giornate di effettiva presenza del dipendente (indicate con il codice “S” all’interno del flusso Uniemens) a prescindere dal numero di ore lavorate.

Nell’ambito delle misure straordinarie legate al contrasto dell’emergenza COVID-19 per accedere ai trattamenti NASPI concessi dal 23 marzo al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Indennità Naspi: domanda

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti a presentare domanda di disoccupazione, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto.

La richiesta può essere presentata:

  • Online sul portale inps.it sezione “Prestazioni e servizi – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” per gli utenti in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 (rete mobile);
  • Tramite enti di patronato o intermediari abilitati.

Indennità Naspi: pagamento

Una volta inoltrata la richiesta, l’indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere da:

  • Ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, in caso di richiesta presentata entro l’ottavo giorno successivo alla perdita del lavoro;
  • Primo giorno successivo alla presentazione della domanda, in caso di richiesta presentata dopo l’ottavo giorno successivo la perdita dell’occupazione.

Il pagamento del sussidio avviene mensilmente da parte dell’INPS attraverso:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

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Indennità Naspi: durata

Il sussidio è riconosciuto per un numero di settimane pari a quelle per cui sono stati versati contributi nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, comunque nel rispetto di un tetto massimo di ventiquattro mesi.

Indennità Naspi: importo

La somma mensile spettante è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa agli ultimi quattro anni di rapporto, divisa per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Nel caso in cui il risultato ottenuto:

  • Sia pari o inferiore al valore (relativo all’anno 2021) pari ad euro 1.227,55 la NASPI sarà pari al 75% della retribuzione;
  • Sia superiore ad euro 1.227,55 il sussidio sarà determinato per il 75% di 1.227,55 euro cui si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile come sopra calcolata e il valore 1.227,55 euro.

In ogni caso, l’indennità mensile non potrà essere superiore ad euro 1.335,40 lordi.

Da ultimo è opportuno ricordare che dal primo giorno del quarto mese di godimento della NASPI, l’importo è ridotto del 3% mensile. La misura, sempre in ragione dell’emergenza epidemiologica, è stata sospesa per le prestazioni NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

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Paolo Ballanti

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