L’indennità di maternità spetta anche alle partita Iva?

L’istituto dell’indennità di maternità è sempre oggetto di numerosi dubbi circa il campo di applicazione e quindi la spettanza dello stesso alle lavoratrici. Se per la categoria delle lavoratrici subordinate del settore pubblico e privato il riconoscimento dell’indennità di maternità viene riconosciuto in prima battuta dal D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) e successivamente dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), per le lavoratrici del settore autonomo che hanno deciso di aprire partiva Iva per esercitare ad esempio una professione, come il Consulente del Lavoro, il Dottore Commercialista piuttosto che l’Avvocato, bisogna prestare particolare attenzione.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi: l’indennità di maternità spetta anche a chi ha la partita iva? Per rispondere alla domanda bisogna partire da quanto contenuto nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma.

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Indennità di maternità per libere professioniste: a chi spetta

L’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 afferma che possono avere l’indennità di maternità tutte le libere professioniste appartenenti alle seguenti casse:

  1. Cassa nazionale del notariato;
  2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;
  3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
  4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari;
  5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici;
  6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
  7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi;
  8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
  9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti;
  10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
  11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

Indennità di maternità per libere professioniste: quanto spetta

L’indennità di maternità spetta complessivamente per cinque mesi: due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L’importo riconosciuto è pari all’80% di cinque dodicesimi delredditopercepito e denunciatoaifinifiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

Inognicasol’indennitànon può essere inferiorea cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pariall’80% delsalariominimogiornaliero stabilitodall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,conmodificazioni,dallalegge26settembre1981,n.537,e successivemodificazioni.

Indennità di maternità per libere professioniste: come fare domanda

Le professioniste iscritte a una cassa di previdenza eassistenzaperiliberi professionistiesercitano il proprio diritto di avere l’indennità di maternità inviando all’Ente di categoria un’apposita domandaapartiredalcompimento del sesto mese di gravidanzaedentro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

La domanda, in carta libera, deve essere corredata dacertificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi delDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,

Va specificato che l’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari.

Indennità di maternità per libere professioniste: spetta anche al padre?

Laddove la madre lavoratrice non intende fruire dell’indennità di maternità per un certo periodo, può cederla al padre libero professionista. Ad affermarlo è stato la Corte di Costituzionale con l’Ordinanza del 23 maggio 2018, n. 105.

La ragione dell’estensione dell’indennità risiede nell’obbligo di garantire la parità di trattamento, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, circa il diritto a partecipare alla vita familiare. La differenza di trattamento, dunque, non può certamente riguardare in alcun modo il diritto a partecipare, in egual misura tra padre e madre, alla vita familiare.

Daniele Bonaddio

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