La particolarità del contratto a termine ha effetti anche sulle prestazioni previdenziali, come l’indennità di malattia a carico dell’INPS. La principale differenza rispetto al contratto a tempo indeterminato riguarda il periodo massimo indennizzabile.
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Indennità di malattia con contratto a termine: il limite di durata
Per i dipendenti a tempo indeterminato l’indennità a carico dell’Istituto è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
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Ai dipendenti a termine il trattamento è garantito invece per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia e comunque nel rispetto del limite generale di 180 giorni. Qualora nel suddetto arco temporale il soggetto non possa far valere periodi lavorativi superiori ai 30 giorni, l’indennità è corrisposta per un massimo di 30 giorni nell’anno solare (in questi casi è l’INPS a provvedere direttamente all’erogazione del trattamento previa comunicazione da parte del datore).
Ad ogni modo, l’indennità di malattia non può essere corrisposta dal datore di lavoro per un numero di giornate superiore a quelle svolte presso di lui. Oltre, il trattamento di malattia è erogato direttamente dall’INPS, fino al limite massimo previsto per i dipendenti a tempo determinato.
A differenza del contratto a tempo indeterminato, il diritto all’indennità economica di malattia non permane dopo la cessazione del rapporto a termine. Si rammenta infatti che i lavoratori sospesi o cessati dal rapporto a tempo indeterminato hanno diritto alla prestazione INPS qualora la malattia insorga entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del contratto.
Indennità di malattia con contratto a termine: il trattamento economico
Sul trattamento economico non ci sono differenze rispetto al contratto a tempo indeterminato. Ciò significa che l’indennità conto INPS (anticipata dal datore di lavoro in busta paga e recuperata sui contributi da versare eccezion fatta per i casi di pagamento diretto) è prevista in favore degli operai dei settori:
- industria ed artigianato;
- commercio;
- agricoltura
Tra i beneficiari anche gli impiegati del Commercio e gli apprendisti di tutti i settori.
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Nella generalità dei casi l’importo è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni indennizzabili di malattia dal 4° al 20°. Dal 21° al 180° giorno di malattia l’indennità sale al 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Indennità di malattia con contratto a termine: quando interviene il datore di lavoro
Tanto nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato quanto di quelli a termine il trattamento economico a carico del datore di lavoro (sia esso un’integrazione dell’indennità INPS o 100% conto azienda) è soggetto ai limiti di importo e durata fissati dalla contrattazione collettiva.
L’onere della retribuzione nei periodi di malattia è comunque interamente in capo al datore nelle seguenti ipotesi:
- categorie escluse dall’indennità INPS;
- primi 3 giorni di malattia (cosiddetta carenza);
- giorni festivi per operai ed apprendisti, le festività cadenti di domenica per gli impiegati del settore Commercio.
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