Indennità Inps Decreto Sostegni: le istruzioni per stagionali, autonomi e NASpI

Con la Circolare Inps numero 65 del 19 aprile 2021 l’Istituto fornisce finalmente le istruzioni per le indennità previste dal Decreto Sostegni per lavoratori stagionali, autonomi e lavoratori dello spettacolo.

All’interno della stessa circolare sono presenti anche le indicazioni sui nuovi requisiti di accesso all’indennità NASpI, semplificati, sospendendo il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Vediamo nei prossimi paragrafi le indicazioni dell’Istituto sulle indennità del Decreto Sostegni, chi deve fare domanda e come farla, e i nuovi requisiti per l’indennità di disoccupazione NASpI.

Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati

Indennità Inps Decreto Sostegni: lavoratori che hanno già usufruito dell’indennità del Decreto Ristori

Il Decreto Sostegni (Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede, all’articolo 10, un’indennità una tantum di 2.400 euro per:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’Inps chiarisce nella circolare n. 65 che i lavoratori che rientrano in queste categorie, che avevano già presentato domanda e avevano già fruito dell’indennità prevista dal Decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ma l’indennità verrà erogata seguendo le modalità delle altre indennità già erogate.

Bonus stagionali 2.400 euro, domande fino al 31 maggio

Indennità Inps Decreto Sostegni: stagionali che non hanno usufruito dell’indennità del Decreto Ristori

Nel caso di lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non avevano presentato domanda per l’indennità del Decreto Ristori, questi possono presentare domanda per l’indennità del Decreto Sostegni nel caso in cui abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver prestato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo appena citato.

I suddetti lavoratori non devono inoltre essere, alla data dell’entrata in vigore del decreto, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Indennità Inps Decreto Sostegni: indicazioni per gli altri lavoratori

Possono altresì fare domanda, se non hanno usufruito dell’indennità del Decreto Ristori:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo, con l’esclusione del settore agricolo;
  • lavoratori intermittenti sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza;
  • lavoratori autonomi occasionali che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, iscritti alla Gestione separata con almeno un contributo mensile accreditato nello stesso periodo;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari di un rapporto di lavoro, sia per l’anno 2018 che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, la cui durata complessiva deve essere stata almeno di 30 giornate e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto o di rapporto di lavoro dipendente dalla data di entrate in vigore del decreto;
  • lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.

Scarica la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021

Indennità Inps Decreto Sostegni: domanda

Le indicazioni su come fare domanda verranno fornite con successiva comunicazione dell’Istituto. L’Inps specifica la domanda andrà presentata, entro il 31 maggio 2021:

  • in via telematica, accedendo al portale Inps con PIN, SPID, CIE o CNS;
  • tramite Contact Center;
  • tramite gli Enti di Patronato.

Indennità Inps Decreto Sostegni: requisiti di accesso per indennità NASpI

Il Decreto sostegni ha modificato inoltre i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. In particolare, non trova più applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione.

Per questo motivo l’Inps specifica che per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Tutte le domande di accesso all’indennità inviate dal 1° gennaio 2021 e respinte per la mancanza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo verranno riesaminate d’ufficio dall’Istituto.

Decreto Sostegni bis: extra-deficit da 40 miliardi per ristori, affitti, bollette. I nuovi aiuti

Libri utili

decreto sostegni copertina 48351

Decreto Sostegni (eBook 2021)

Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

Alessandro Sodano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento