Indennità di maternità, tre mensilità aggiuntive 2022: le istruzioni Inps

Paolo Ballanti 04/01/22
La Legge di Bilancio 2022 dedica particolare attenzione al sostegno del lavoro autonomo. In particolare, l’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si occupa di estendere l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome o parasubordinate, in possesso di determinati requisiti reddituali, iscritte all’INPS o alle rispettive Casse di previdenza.

L’estensione in questione è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, e una delle condizioni per richiederla è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

È l’Inps stessa a fornire tutti i dettagli sulla misura con la Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indennità di maternità nella Legge di Bilancio

L’articolo 1, comma 239 della Legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234) dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

L’articolo in questione estende quindi l’indennità economica di maternità di tre mesi, a decorrere dalla fine del suddetto periodo.

Si tratta, come facilmente intuibile, di un’estensione del periodo post-parto economicamente coperto dall’INPS o dalla Cassa di previdenza competente.

Indennità di maternità: per chi arriva l’aumento

L’aumento previsto nella Manovra 2022 riguarda:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

Sebbene la norma menzioni le sole lavoratrici, l’Inps specifica che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla norma “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Indennità di maternità: reddito

L’accesso alle ulteriori tre mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità “un reddito inferiore a 8.145 euro”.

L’Istituto chiarisce che il parametro di riferimento è il reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato in dichiarazione dei redditi, relativa all’anno precedente l’inizio della maternità.

Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il tetto di 8.145 euro, quale requisito di accesso alla proroga trimestrale, sarà successivamente adeguato del 100% in virtù “dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Leggi anche “Estensione congedo maternità: come funziona e come richiederla”

Indennità di maternità: Gestione separata

Ad oggi le:

  • Collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Lavoratrici autonome senza albo e cassa iscritte alla Gestione separata;

hanno diritto ad un’indennità di maternità (a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa) per i 2 mesi antecedenti ed i 3 mesi successivi la data del parto, finanziata grazie ad un contributo previdenziale pari allo 0,72%.

La prestazione economica, erogata direttamente dall’INPS a seguito di apposita domanda telematica, è riservata a coloro che abbiano totalizzato almeno una mensilità di versamento della citata aliquota dello 0,72%.

L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, percepito nei 12 mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Per le lavoratrici con anzianità assicurativa presso l’INPS inferiore all’anno, il reddito da considerare sarà quello relativo ai mesi effettivi di lavoro.

Indennità di maternità: Artigiane e commercianti

A prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, artigiane e commercianti iscritte all’INPS hanno diritto ad un’indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedente ed i tre successivi il parto.

Ai fini dell’accesso alla prestazione, erogata direttamente dall’Istituto previa domanda, è necessario:

  • Possedere la qualifica di lavoratrice autonoma, risultante dall’iscrizione nella relativa gestione INPS;
  • Che sia garantita la copertura contributiva del periodo interessato dall’indennità.

L’ammontare giornaliero della prestazione è calcolato in misura pari all’80% del minimale retributivo, applicato per gli impiegati dei settori commercio ed artigianato e pari, per il 2021, ad euro 39,18.

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Indennità di maternità: Agricoltura

In presenza degli stessi requisiti citati per artigiani e commercianti, l’indennità di maternità è garantita a:

  • Coltivatrici dirette;
  • Colone;
  • Mezzadre;
  • Imprenditrici agricole professionali;
  • Pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Previa domanda telematica all’INPS, il periodo dei due mesi precedenti e dei tre successivi la data effettiva del parto è economicamente coperto dall’Istituto attraverso un trattamento giornaliero pari all’80% del minimale retributivo previsto per la qualifica di operaio dell’agricoltura pari, per il 2021, ad euro 34,856.

L’erogazione dell’indennità prescinde dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Indennità di maternità: Libere professioniste

A beneficio delle lavoratrici autonome iscritte a Casse ed Enti di previdenza obbligatoria è garantita un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti ed i tre successivi la data effettiva del parto, a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.

La prestazione a carico del singolo ente è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale, qualificato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, denunciato dalla lavoratrice nel secondo anno precedente quello dell’evento, nel rispetto di un importo:

  • Minimo, equivalente a cinque mensilità di retribuzione calcolata in misura pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per legge per la qualifica di impiegato;
  • Massimo, che non potrà superare cinque volte la somma minima (valore comunque elevabile dalla singola Cassa di previdenza).

La domanda di indennità dovrà essere presentata all’ente di riferimento a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto, completa di:

  • Certificato di gravidanza, con indicata la data di inizio della gestazione e quella presunta del parto;
  • Dichiarazione attestante l’inesistenza di altre indennità economiche di maternità a carico dell’INPS.

Indennità di maternità: come richiedere l’estensione

La domanda di estensione potrà essere presentata all’Inps attraverso i consueti canali:

  • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il rilascio della procedura telematica per la presentazione della domanda verrà comunicato dall’Inps con una successiva comunicazione.

Scarica il testo della Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022

Paolo Ballanti

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