Indennità di disoccupazione Dis-coll: novità sui requisiti contributivi

Nuove regole per l’indennità di disoccupazione Dis-coll. Infatti, per gli eventi di disoccupazione involontaria decorrenti dal 5 settembre 2019, ossia indipendentemente dalla volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa), l’accesso alla DIS-COLL è divenuto più semplice.

Cosa vuol dire? In altre parole, i lavoratori titolari di un contratto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS, non pensionati e privi di partita IVA, nei casi previsti dalla legge, hanno più possibilità di ricorrere alla DIS-COLL, poiché sono stati resi più flessibili i requisiti d’accesso.

In particolare, stiamo parlando delle ultimissime novità introdotte dal cd. “D.L. Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019), recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. L’art. 2 del menzionato decreto legge è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 22/2015, che disciplina il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL. Ma quali sono le novità sui requisiti di contribuzione introdotte dall’indennità di disoccupazione DIS-COLL? Scopriamole nel dettaglio.

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Indennità disoccupazione dis-coll: cos’è e a chi spetta?

Accanto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, il Jobs Act ha previsto una tutela anche in favore di quei lavoratori che presentano sia le caratteristiche del lavoro subordinato che autonomi, cioè i cd. lavoratori parasubordinati. Esempio tipico dei lavoratori parasubordinati sono i co.co.co.

La DIS-COLL è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, che ha istituito l’istituto in via sperimentale per l’anno 2015. Inizialmente, l’indennità era riconosciuta unicamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Successivamente, con ulteriori interventi normativi, il legislatore ha esteso la tutela rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data:

  • dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (art. 1, co. 310 della L. n. 208/2015);
  • dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 (art. 3, co. 3-octies del D.L. n. 24/2016 convertito con modificazioni in L. n. 19/2017.

Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con l’art. 7 della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), che ha disposto sia la stabilizzazione che l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In merito a quest’ultimo aspetto, l’art. 15, co. 15 del menzionato decreto legislativo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta ai co.co.co., anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.

Al contempo, però, il comma 15-bis ha innalzato il carico contributivo previdenziale dovuto per:

  • i collaboratori;
  • gli assegnisti;
  • i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • gli amministratori;
  • i sindaci.

Per questi ultimi, infatti, occorre sommare un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

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Indennità disoccupazione dis-coll: chi è escluso 

Essendo l’indennità di disoccupazione Dis-coll spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, l’indennità non spetta:

  • ai collaboratori titolari di pensione;
  • ai titolari di partita IVA;
  • agli amministratori e sindaci;
  • ai revisori di società;
  • alle associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Indennità disoccupazione dis-coll: requisiti e condizioni

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione DIS-COLL, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti essenziali: infatti, oltre allo status di disoccupato, bisogna aver maturato e quindi accreditati nella Gestione sperata INPS, almeno tre mesi di contributi.

Questo è il requisito vigente prima dell’intervento del cd. “D.L. Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019). All’art. 2 del menzionato decreto legge è previsto che il requisito è ridotto da tre a un mese, ampliando di fatto la platea dei soggetti che possono accedere alla DIS-COLL.

Dunque, a far data dal 5 settembre 2019 – che corrisponde alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019 – sono cambiate le regole del requisito contributivo. Da tale fata, quindi, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. n. 150/2015;
  • possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

La novità è stata recepita dall’INPS con il Messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019

Indennità disoccupazione dis-coll: durata

L’erogazione della DIS-COLL ha cadenza mensile ma non ha una durata fissa e uguale per tutti, poiché tale aspetto dipende dal numero di mesi di contributi accreditati presso la Gestione separata INPS. Quindi, la durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

A tal fine, si ricorda, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Inoltre, la fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Indennità disoccupazione dis-coll: importo

L’importo della DIS-COLL dipende dal reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità in parola, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Nello specifico, l’indennità è pari:

  • al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, quando detto reddito è inferiore a 1.195 euro;
  • al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo di 1.195 euro.

In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare i 1.300 euro, rivalutati annualmente. Da notare, che a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese in misura pari al 3%.

Indennità disoccupazione dis-coll: quando si perde

Il lavoratore che percepisce la DIS-COLL può, in qualsiasi momento, perdere il beneficio economico al verificarsi di determinati eventi che si elencano di seguito:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Daniele Bonaddio

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