- minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
> Pensione di invalidità: esempi di patologie e importi spettanti <
Quindi, il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% insieme alla presenza di una delle due condizioni appena elencate, dà pieno diritto all’interessato di presentare domanda per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento. Da specificare, inoltre, che non c’è alcun bisogno di raggiungere un limite minimo di età anagrafica, ovvero rispettare una soglia massima di reddito, poiché la prestazione INPS – in tal caso – è totalmente slegata sia dal punto di vista reddituale che anagrafico. Unica menzione, in tal senso, merita di essere fatta per chi ha un’età anagrafica maggiore ai 67 anni, in quanto è possibile presentare domanda di accompagnamento in forma semplificata. Ciò permette all’interessato di ricevere prima i soldi ed eventuali arretrati.
Indennità di accompagnamento 2019: chi può richiederla?
Oltre alle condizioni su elencate, è necessario essere residenti in forma stabile in Italia; inoltre, non bisogna essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici (per certificare questo è necessario compilare ogni anno il mod. ICRIC.
Riepilogando, quindi, per ottenere l’indennità di accompagnamento 2019 è necessario soddisfare i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- 100% di invalidità civile, ossia la totale e permanente inabilità;
- impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero, in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 T.U. immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
Per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 67 anni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Da specificare, inoltre, che la prestazione non è reversibile, cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido.
Indennità di accompagnamento 2019: quanto spetta?
L’indennità di accompagnamento non ha un importo fisso ma viene rivalutato di anno in anno. Con cadenza annuale l’INPS informa i cittadini, con apposita Circolare, la rivalutazione delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui rientra anche l’indennità di accompagnamento. Per quest’anno, l’importo dell’indennità mensile è di 517,84 euro. Quindi, essendo il beneficio economico riconosciuto per 12 mensilità (non si ha diritto alla tredicesima), l’importo annuale ammonta a 6.214,08 euro.
Dal punto di vista fiscale, l’assegno è esentasse, cioè non si paga Irpef su tali importi. Ciò consente all’interessato di non indicare quanto ricevuto nel modello 730 o modello Redditi in fase di dichiarazione reddituale.
Indennità di accompagnamento 2019: casi di compatibilità e cumulabilità
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Al contrario, l’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale; mentre è sia compatibile che cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni di vecchiaia e anticipata, nonché con le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.
Indennità di accompagnamento 2019: come fare domanda
Per poter ricevere l’indennità di accompagnamento, l’interessato deve seguire un preciso iter, che parte dall’acquisizione dal medico di base del cd. certificato medico introduttivo con il codice allegato. Tale codice, poi, dovrà essere inserito nella domanda di accertamento sanitario da inoltrare all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
Quindi, dopo che il medico ha inviato all’INPS il certificato in via telematica, sarà compito dell’invalido a inoltrare la domanda online all’Istituto per il riconoscimento dell’invalidità. A tal fine è possibile avvalersi dei seguenti canali:
- online sul sito INPS, se si è in possesso del Pin dispositivo o Spid di secondo livello;
- call center Inps-Inail, accessibile chiamando il numero 803.164 (anche in tal caso è necessario il Pin);
- patronato.
Dopo l’invio della domanda, l’interessato è convocato davanti all’apposita commissione medica Asl per gli accertamenti sanitari. In caso di esito positivo, la commissione medica invierà al cittadino il verbale definitivo.
L’ultimo step riguarda l’inoltro all’INPS dei dati utili per la liquidazione degli importi spettando, come ad esempio le coordinate bancarie.
Indennità di accompagnamento 2019: da quando decorre
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire:
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero;
- dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.
Attenzione però: il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Indennità di accompagnamento 2019: è possibile fare ricorso?
Laddove la commissione medica negasse il riconoscimento all’indennità di accompagnamento, è possibile fare ricorso? La risposta è assolutamente positiva. Per prima cosa, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo: si tratta di una verifica preventiva delle condizioni di salute a sostegno della propria richiesta.
Si fa presente che tale adempimento è a pagamento, poiché il giudice nomina un consulente tecnico e un medico legale dell’INPS, i quali alla fine redigono una relazione tecnica che sarò poi trasmessa all’INPS e al ricorrente.
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