Indennità di accompagnamento 2023: beneficiari, importi, come richiederla

Paolo Ballanti 27/04/23

Come funziona l’indennità di accompagnamento 2023? Nell’ambito delle prestazioni assistenziali garantite dall’Inps figura l’indennità di accompagnamento quale aiuto economico garantito a coloro che sono in possesso di determinati requisiti sanitari, residenti in forma stabile in Italia, a prescindere dal reddito personale annuo e dall’età.

Previa domanda all’Istituto, l’accompagnamento è diretto a quanti sono stati riconosciuti mutilati o invalidi totali con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per ottenere la prestazione è quindi necessario ottenere il riconoscimento della minorazione con apposito verbale rilasciato dalla competente Commissione medico – legale istituita presso l’ASL.

L’iter di accertamento dell’invalidità inizia con il rilascio del certificato medico introduttivo da parte del medico curante.
Analizziamo in dettaglio in cosa consiste l’indennità di accompagnamento e come ottenerla. 

Indice

Indennità di accompagnamento 2023: requisiti

L’indennità spetta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • Riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extra-comunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno.

Nessun requisito reddituale è necessario per poter accedere alla prestazione.

Indennità di accompagnamento 2023: quanto dura

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per dodici mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda all’Inps ovvero, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.

Il pagamento dell’indennità viene comunque sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo eccedente i ventinove giorni.

Indennità di accompagnamento 2023: importo

Grazie alla Circolare del 22 dicembre 2022 numero 135 l’Inps ha diffuso gli importi delle prestazioni assistenziali previsti per l’anno 2023. All’interno dell’allegato numero due l’Istituto riporta l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento pari, per l’anno corrente, a 527,16 euro.

Nel biennio precedente, la stessa prestazione è stata quantificata in:

  • Euro 524,16 mensili (2022);
  • Euro 522,10 sempre mensili (2021).

L’indennità è liquidata direttamente dall’Inps al beneficiario senza operare alcun tipo di trattenuta per contributi previdenziali / assistenziali né tantomeno a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

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Indennità di accompagnamento 2023: domanda

La domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento dev’essere trasmessa all’Inps in via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile rivolgersi ad un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Eccezion fatta per le domande di aggravamento, si legge sulla pagina del sito Inps dedicata all’indennità, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato”. 


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Indennità di accompagnamento 2023: compatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questi casi è data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Al contrario, la prestazione è compatibile con:

  • Svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma;
  • Titolarità di una patente speciale.

Prevista inoltre la cumulabilità e la compatibilità con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, a patto che siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Indennità di accompagnamento 2023: adempimenti

Per ottenere la prestazione è necessario innanzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico-legale (istituita presso l’ASL) al termine dell’accertamento sanitario.

Quest’ultimo prende le mosse previa domanda dell’interessato, trasmessa una volta in possesso del certificato medico introduttivo, rilasciato dal medico curante.
Nella richiesta di avvio del procedimento è necessario inserire i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un minore queste informazioni dovranno essere trasmesse “solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70” (sito Inps, pagina dedicata all’indennità di accompagnamento).

L’iter di riconoscimento dell’invalidità si conclude con il relativo verbale rilasciato dalla Commissione medico – legale competente, trasmesso a mezzo raccomandata A / R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (se fornito dall’interessato). Il verbale resta comunque disponibile sulla piattaforma telematica “Cassetta postale online”, raggiungibile sempre sul portale “inps.it”.

I minori titolari dell’indennità di accompagnamento “al compimento della maggiore età devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari” (sito Inps).

Paolo Ballanti