Lo stesso decreto riconosce un nuovo sussidio (sempre pari a 1.000 euro) per chi ha già beneficiato dell’analoga misura prevista dal Decreto “Ristori” (D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020). In questo caso, l’erogazione avverrà d’ufficio senza dover inoltrare apposita richiesta all’INPS.
Analizziamo nel dettaglio i destinatari del contributo e come fare per ottenerlo.
Indennità 1.000 euro: nuovo bonus Ristori Quater
Il Decreto Ristori Quater riconosce (articolo 9 comma 1) un’ulteriore tranche di 1.000 euro per coloro che già hanno beneficiato del sussidio (ricordiamolo di pari importo) previsto dal Decreto “Ristori” (D.l. n. 137/2020). Nello specifico ci riferiamo a:
- Lavoratori stagionali (nonché somministrati) dei settori turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali.
I soggetti appena citati, essendo già destinatari dell’indennità prevista dal “Ristori” e prima ancora di quella introdotta dal Decreto “Agosto”, riceveranno la nuova tranche d’ufficio, senza essere tenuti a presentare una nuova domanda all’INPS.
Restano esclusi, come già avvenuto con il “Ristori”, i lavoratori marittimi per i quali era stata prevista dal Decreto “Agosto” un’indennità di 600 euro.
>> Bonus covid 1.000 Ristori: proroga domanda al 18 dicembre
Indennità Covid 1.000 euro Quater: nuovi destinatari
Il “Ristori-quater” estende il sussidio di 1.000 euro a tutta una serie di categorie lavorative colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19 che, sostanzialmente, sono le stesse previste dal “Ristori”, con un aggiornamento dei requisiti in base alla data di entrata in vigore del Decreto n. 157.
Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali
Prevista l’indennità di 1.000 euro (articolo 9 comma 2) per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che:
- Hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- Abbiano prestato almeno trenta giornate di lavoro effettivo sempre nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020;
- Alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione, indennità di disoccupazione NASPI o rapporto di lavoro dipendente.
Sono ricompresi tra i destinatari anche i lavoratori interinali, impiegati presso imprese del turismo e stabilimenti termali, in possesso dei requisiti appena elencati.
Lavoratori stagionali
Il sussidio di 1.000 euro (articolo 9 comma 3 lettera a) è esteso ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che:
- Hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- Abbiano svolto almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- Alla data di presentazione della domanda di sussidio non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente diversi dal contratto intermittente.
>> Speciale Decreto Ristori <<
Intermittenti
L’indennità una tantum spetta (articolo 9 comma 3 lettera b) anche ai lavoratori con contratto intermittente che abbiano totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.
Agli stessi è richiesto di non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.
Lavoratori autonomi occasionali
Compresi nella platea dei beneficiari dell’indennità una tantum (articolo 9 comma 3 lettera c) i lavoratori autonomi:
- Privi di partita IVA;
- Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- Titolari nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 di rapporti di lavoro autonomo occasionale e iscritti in quanto tali alla Gestione separata INPS alla data del 17 marzo 2020 cui hanno versato almeno un contributo mensile;
- Privi di un contratto in essere al 30 novembre 2020;
- Non titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.
Incaricati alle vendite a domicilio
Gli incaricati alle vendite a domicilio possono inoltrare domanda per il contributo “Ristori – quater” se in possesso di un reddito annuo 2019, derivante dall’attività in questione, superiore a 5 mila euro, oltre ad essere:
- Titolari di partita IVA;
- Iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020;
- Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- Non titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.
Lavoratori a termine nel turismo e stabilimenti termali
Ai lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali è dedicato il comma 5 dell’articolo 9. Questo prevede il sussidio di 1.000 euro a condizione di:
- Essere titolari nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 di uno o più contratti a termine nei settori turismo e stabilimenti termali, di durata non inferiore a trenta giornate;
- Essere in forza nel 2018 con contratto a tempo determinato o stagionale sempre nel settore turismo o stabilimenti termali, di durata non inferiore a trenta giornate;
- Non essere titolari al 30 novembre 2020 di pensione o rapporto di lavoro dipendente.
Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 9 comma 6) possono accedere al sussidio di 1.000 euro a patto che:
- Risultino versati almeno trenta contributi giornalieri nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020;
- Sempre nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 dalle attività per cui ci si è iscritti al Fondo gli interessati abbiano ottenuto redditi non superiori a 50 mila euro;
- Non siano titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente.
La misura è estesa anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, i quali abbiano ottenuto nello stesso periodo (dalle attività in parola) redditi non eccedenti i 35 mila euro.
>> Qui tutte le misure introdotte con il Decreto Ristori
Indennità covid 1.000 euro Ristori Quater Cumulabilità
Le nuove tranche previste dal Decreto n. 157 (compresa quella per chi ha già beneficiato dei 1.000 euro del “Ristori”) non sono tra loro cumulabili.
Per quanto riguarda la compatibilità con pensioni, Reddito di emergenza e di Cittadinanza, si attende la consueta circolare esplicativa INPS.
Indennità covid 1.000 euro Ristori Quater: come fare domanda
Eccezion fatta, come anticipato a inizio articolo, per coloro che hanno già ricevuto il sussidio del Decreto “Ristori”, chi accede all’indennità per la prima volta è tenuto a presentare domanda telematica all’INPS entro il 31 dicembre prossimo. Anche in questo caso, si attendono le istruzioni dell’Ente in merito alle modalità di presentazione. Il nuovo termine di domanda sostituisce la precedente scadenza del 15 dicembre.
>> Indennità covid 1.000 euro Ristori Quater: nuova scadenza 31 dicembre
Ad ogni modo, i canali di invio delle domande non saranno, con tutta probabilità, differenti rispetto a quanto visto per le misure precedenti:
- Trasmissione telematica delle domande in autonomia sul portale INPS;
- In alternativa, sarà possibile presentare le istanze chiamando il Contact center INPS o attraverso gli enti di patronato.
Indennità covid Ristori Quater: importo e pagamento
L’importo del sussidio sarà pari a 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione con le modalità di pagamento comunicate all’INPS in sede di invio dell’istanza.
Per coloro che hanno ricevuto la tranche del Decreto “Ristori”, l’accredito avverrà in automatico, sulla base delle informazioni già note all’INPS.
Le somme erogate saranno esenti da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Le stesse, peraltro, non entreranno a far parte del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
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Indennità covid 800 euro sport: a chi spetta e come chiederla
Chi lavora nel settore dello sport ha invece diritto di un bonus covid da 800 euro previsto anche dal decreto Ristori Quater. Hanno diritto a questa nuova mensilità i collaboratori sportivi ovvero i lavoratori con contratti di collaborazione con CONI o con CIP (comitato paralimpico), con le società e associazioni sportive dilettantistiche, cessati nell’ultimo periodo a causa del COVID.
In questo caso la gestione delle domande e dei versamenti è affidata alla società del CONI Sportesalute .www.sportesalute.eu.
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