Il sussidio straordinario, oltre ad essere riconosciuto a coloro che già hanno ricevuto la tranche prevista dal Decreto “Ristori”, è esteso ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali oltre ad una serie di categorie lavorative subordinate o autonome, le quali hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19.
In attesa delle future indicazioni INPS sulle modalità di presentazione delle domande analizziamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto numero 41.
Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati
Indennità Covid 2021: beneficiari del Decreto “Ristori”
L’articolo 10 (comma 1) prevede innanzitutto una tranche pari a 2.400 euro per coloro che già hanno beneficiato dell’indennità in parola ai sensi del Decreto “Ristori” (D.l. n. 137/2020 convertito in L. 176/2020).
Per i soggetti citati si può presumibilmente ipotizzare un’erogazione d’ufficio del sussidio da parte dell’Istituto, sulla scorta di quanto avvenuto per le precedenti “edizioni” dell’indennità.
Indennità Covid 2021: lavoratori stagionali del turismo
Sono destinatari dell’indennità una tantum (2.400 euro) i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:
- Aver interrotto involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- Aver totalizzato almeno trenta giornate lavorative nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021;
- Non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, pensione o indennità NASPI al 23 marzo 2021.
La stessa indennità è riconosciuta, in presenza dei requisiti appena citati, ai lavoratori interinali impiegati presso realtà appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali.
Indennità Covid 2021: lavoratori a tempo determinato del turismo
Il Decreto “Sostegni” estende la tranche di 2.400,00 euro (articolo 10 comma 5) ai lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolari nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021 di uno o più contratti a termine nei settori turismo e stabilimenti termali di durata complessiva non inferiore a trenta giornate;
- Titolari nel 2018 di uno più contratti a termine nel settore turismo e stabilimenti termali di durata non inferiore a trenta giornate;
- Non titolari alla data del 23 marzo 2021 di rapporti di lavoro dipendente o pensione.
Indennità Covid 2021: altri destinatari
Oltre ai lavoratori delle realtà del turismo e stabilimenti termali, il “Sostegni” (articolo 10 comma 3) estende il sussidio alle seguenti categorie lavorative autonome o subordinate:
- Dipendenti stagionali o in somministrazione presso imprese appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali i quali abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021 inoltre, nello stesso periodo, l’interessato deve aver interrotto involontariamente il rapporto in questione;
- Lavoratori intermittenti i quali abbiano totalizzato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021;
- Autonomi privi di partita IVA (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie) titolari, nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021, di contratti di lavoro autonomo occasionali, oltre ad essere privi di un contratto in vigore al 24 marzo 2021 e iscritti alla Gestione separata (al 23 marzo 2021) cui abbiano versato almeno un contributo mensile (si presume nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021 ma sul punto si attendono chiarimenti INPS);
- Incaricati alle vendite a domicilio i quali abbiano totalizzato nel 2019 un reddito superiore a 5 mila euro (derivante dalle stesse attività), altresì titolari di partita IVA attiva ed iscritti (al 23 marzo 2021) alla Gestione separata INPS e non ad altre forme di previdenza obbligatorie.
I soggetti appena elencati possono accedere al sussidio se, alla data di presentazione della domanda, non si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Titolari di un contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
- Titolari di pensione.
>>> Tutte le misure previste dal Dl Sostegni
Indennità Covid 2021: lavoratori dello spettacolo
Destinatari dell’indennità in parola sono altresì (articolo 10 comma 6) i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in alternativa:
- Con un reddito 2019 inferiore a 75 mila euro, non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato (eccezion fatta per il rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità), i quali abbiano versato al Fondo dello spettacolo almeno trenta contributi giornalieri nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021;
- Titolari di un reddito 2019 non superiore a 35 mila euro, i quali abbiano versato almeno sette contributi giornalieri al Fondo pensioni dello spettacolo nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 marzo 2021.
Indennità Covid 2021: domanda
Premettendo che sulle modalità operative di presentazione delle domande di accesso al sussidio si pronuncerà l’INPS con apposita circolare, il “Sostegni” (articolo 10 comma 7) anticipa che le richieste dovranno essere inoltrate all’Istituto entro il 30 aprile 2021.
Se saranno confermate le modalità di trasmissione utilizzate per le precedenti indennità, le richieste dovranno essere trasmesse con uno dei seguenti canali:
- Online sul portale INPS, se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center dell’Istituto;
- Avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
Esclusi dagli adempimenti citati coloro che già hanno ricevuto l’indennità prevista dal “Ristori”. A questi ultimi, come anticipato, il sussidio sarà riconosciuto d’ufficio dall’INPS. Tuttavia, per la conferma definitiva, si attende l’apposita circolare esplicativa.
Indennità Covid 2021: cumulabilità
Il Decreto numero 41 (articolo 10 comma 7) precisa che le indennità riconosciute alle varie categorie lavorative non sono tra loro cumulabili.
Ammessa invece la contemporanea fruizione del sussidio e dell’assegno ordinario di invalidità.
Indennità Covid 2021: caratteristiche
L’assegno una tantum di 2.400 euro, erogato dall’INPS direttamente al beneficiario, sarà esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Lo stesso, peraltro, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali dell’interessato.
Indennità Covid 2021: coperture
Per far fronte agli oneri derivanti dall’indennità una tantum è prevista una copertura finanziaria pari a 897,60 milioni di euro.
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