Indennità covid 1.000 euro, c’è ancora tempo: tutti i termini di domanda prorogati. Scadenze e istruzioni

Tutte le date entro cui fare domanda di Indennità covid 1.000 euro

Paolo Ballanti 08/12/20
Il messaggio INPS numero 4589 del 4 dicembre 2020 è intervenuto per mettere ordine sulle date di scadenza per l’invio delle istanze finalizzate ad ottenere l’indennità una tantum di 1.000 euro prevista dai Decreti Agosto, Ristori e Ristori Quater a beneficio di determinati lavoratori stagionali e non, colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

La comunicazione dell’Istituto assume grande importanza per non incorrere nella decadenza dal diritto ad ottenere il sussidio che, ricordiamolo, è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Nei paragrafi che seguono forniremo i dettagli delle tranche previste dai tre decreti legge, i soggetti che ne hanno diritto e le istruzioni per l’invio delle domande.

Le categorie interessate sono pressoché identiche, con alcune variabili in ordine ai periodi temporali di riferimento. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Come precisato da Inps nel messaggio del 4 dicembre, chi deve fare domanda per ottenere le diverse indennità che si sono succedute con i diversi decreti, deve fare attenzione alle varie scadenze prorogate. In particolare occhio a questi nuovi termini di scadenza:

  • domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020;
  • domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020;
  • domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.

Indennità covid 1.000 euro Decreto Agosto

L’indennità di 1.000,00 euro una tantum prevista dal Decreto “Agosto” (D.l. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) può essere richiesta all’INPS entro il 15 dicembre 2020. A prevederlo è il Decreto Ristori Quater all’articolo 9 comma 10. La scadenza è stata peraltro confermata dal messaggio INPS n. 4589 del 4 dicembre scorso.

Ricordiamo che il Decreto “Agosto” ha previsto un sussidio di 1.000,00 a beneficio di:

  • Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori interinali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio e il 17 marzo 2020 ed hanno svolto nel medesimo periodo almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
  • Lavoratori intermittenti che hanno prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • Lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionale;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalla suddetta attività superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno trenta contributi giornalieri nel 2019 con un reddito non superiore a 50 mila euro, nonché soggetti iscritti al citato Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro;
  • Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trenta giornate.

I canali per l’invio delle domande sono:

  • portale telematico INPS se in possesso di PIN, SPID, CIE o CNS;
  • contact center INPS da mobile o telefono fisso;
  • patronati

Indennità covid 1.000 euro Decreto Ristori

Il Decreto n. 137 del 28 ottobre 2020 cosiddetto Ristori ha introdotto un’ulteriore quota di sussidio COVID-19, pari a 1.000,00 euro, a beneficio delle categorie lavorative già destinatarie della misura prevista dal D.l. “Agosto”, erogata d’ufficio dall’INPS senza dover presentare apposita istanza.

Sempre il D.l. n. 137 riconosce, previa domanda, l’indennità di 1.000,00 euro a determinate fasce lavorative duramente colpite dall’emergenza COVID-19:

  • Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori interinali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio e il 29 ottobre 2020 ed hanno svolto nel medesimo periodo almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
  • Lavoratori intermittenti che hanno prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • Lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionale;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalla suddetta attività superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data del 29 ottobre 2020;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno trenta contributi giornalieri dal 1º gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con reddito non superiore a 50 mila euro, nonché soggetti iscritti al citato Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro;
  • Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trenta giornate.

Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020 e dal messaggio n. 4589, il termine di presentazione delle domande per chi accede ex novo all’indennità è fissato al 18 dicembre 2020.

I canali per la trasmissione delle istanze sono:

  • Portale telematico dell’Istituto, se muniti delle credenziali PIN, SPID di livello 2 o superiore, CIE, CNS;
  • Contact center INPS da telefono fisso o mobile;
  • Enti di patronato.

Indennità covid 1.000 euro Decreto Ristori Quater 

Il Decreto n. 157 del 30 novembre 2020 cosiddetto Ristori Quater ha previsto in materia di indennità COVID:

  • Una tranche pari a 1.000,00 euro per coloro che già avevano beneficiato del sussidio previsto dal D.l. “Ristori”;
  • Indennità una tantum di 1.000,00 euro per talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici del virus COVID-19.

Per i soggetti già beneficiari dell’indennità riconosciuta dal “Ristori”, l’erogazione avverrà d’ufficio da parte dell’INPS, senza obbligo di presentare apposita domanda.

Discorso diverso per coloro che accedono per la prima volta al sussidio, ci riferiamo in particolare a:

  • Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori interinali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio e il 30 novembre 2020 ed hanno svolto nel medesimo periodo almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
  • Lavoratori intermittenti che hanno prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • Lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionale;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalla suddetta attività superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno trenta contributi giornalieri dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2020 con reddito non superiore a 50 mila euro, nonché soggetti iscritti al citato Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2020 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro;
  • Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trenta giornate.

I soggetti citati dovranno presentare apposita domanda all’INPS al fine di accedere al sussidio. A pena di decadenza il termine fissato dal D.l. “Ristori-quater” è il 15 dicembre 2020, data confermata anche dall’INPS con il messaggio n. 4589.

Le modalità di trasmissione delle domande saranno rese note dall’Istituto con apposita comunicazione.

>> Scarica il messaggio Inps

 

Paolo Ballanti

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