Per via della minorazione fisica o psichica che impedisce a questa categoria di soggetti di avere una vita autonoma, necessitando di assistenza, viene concesso loro il sussidio dell’indennità di accompagnamento.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDITA’ CIVILE: A CHI SPETTA?
Per avere diritto all’indennità i requisiti che devono sussistere sono:
1) riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
2) impossibilità di camminare senza l’ausilio di un accompagnatore;
3) impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (requisito alternativo al precedente);
4) cittadinanza italiana o europea, oppure cittadinanza di uno Stato Terzo, nel caso si sia in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (si ricorda, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 11 marzo 2013, ha dichiarato illegittimo il subordine della spettanza dell’indennità al permesso di soggiorno CE);
5) residenza in Italia;
6) il disabile, inoltre, non deve essere ricoverato presso una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né tanto meno presso un reparto riabilitativo o di lungodegenza.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: COME RICHIEDERLA?
Come anticipato sopra, per richiedere ed ottenere l’indennità di accompagnamento, è prima necessario acquisire il riconoscimento dell’invalidità, attraverso l’accertamento dei requisiti sanitari da parte della commissione medica che risulta competente.
È quindi necessario recarsi dal proprio medico curante, o da un altro specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e fare richiesta del certificato medico introduttivo, documento essenziale per inviare all’INPS la domanda di riconoscimento dell’invalidità.
Si deve indicare nel certificato medico che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o in alternativa che si tratta di “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
A seguito dell’invio della certificazione da parte del medico o dello specialista, il richiedente deve trasmettere domanda all’INPS per il riconoscimento dell’invalidità, con i seguenti canali:
1) Servizi Online per il cittadino, accessibili tramite Pin dispositivo, all’interno del portale web dell’Istituto;
2) Contact center INPS, accessibile dal numero 803.164 (è necessario il Pin);
3) direttamente presso un Patronato.
In seguito, il richiedente viene convocato dall’INPS per gli accertamenti sanitari, alla presenza della commissione medica ASL integrata da un medico dell’Istituto. Se positivo il giudizio all’esito dei controlli, viene inoltrato al cittadino il verbale definitivo.
Nel caso in cui all’invalido venga riconosciuto il diritto all’assegno, è tenuto ad inviare all’INPS alcune informazioni, tra cui le coordinate bancarie, eventuale ricovero o la frequenza dei centri di riabilitazione.
Si ricorda che la decorrenza dell’indennità di accompagnamento parte dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: CON QUALI REDDITI E’ COMPATIBILE?
L’indennità di accompagnamento risulta incompatibile con le altre tipologie di indennità che hanno le stesse finalità, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
Al contrario, risulta compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, in quanto l’impossibilità di lavorare viene a determinarsi solo se sussiste lo status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi tipo di mansione lavorativa.
L’indennità di accompagnamento per invalidità civile risulta, inoltre, compatibile con la percezione di altri redditi, non essendo previsto alcun limite di reddito per la spettanza del suddetto sussidio.
Si precisa, infine, che l’accompagnamento risulta svincolato e quindi indipendente dall’età anagrafica e dalla composizione del nucleo familiare del soggetto beneficiario, non essendo comunque mai reversibile agli eredi.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: A QUANTO AMMONTA?
Con riferimento all’anno 2016, l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento che spetta risulta essere di 512,34 euro. L’ammontare annuale è pari a 6.148,48 euro dal momento che il sussidio viene erogato per 12 mensilità.
Ricordiamo che l’indennità è un reddito esente, quindi non assoggettata all’IRPEF.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: COME FUNZIONA LA DICHIARAZIONE PERIDODICA?
I soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento sono obbligati a presentare una dichiarazione concernente la permanenza dei requisiti necessari al beneficio, entro il 31 marzo di ogni anno.
Tale presentazione può essere fatta seguendo i seguenti canali:
1) tramite CAF o professionista abilitato;
2) tramite i Servizi Online per il cittadino, accessibili tramite Pin dispositivo, all’interno del portale web dell’INPS.
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