Indennità di accompagnamento: cos’è
Si tratta di un beneficio concesso dall’Inps che consiste nell’erogazione di una prestazione economica in favore di soggetti nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza accompagnatore, che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che necessitano di una assistenza continua, senza che rilevino le loro condizioni economiche.
Perché tale prestazione venga riconosciuta il cittadino deve presentare apposita domanda all’Inps con allegata la documentazione e, solo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti e della percentuale di invalidità, l’Inps riconosce il diritto alla prestazione e, quindi, il pagamento dell’assegno.
Indennità di accompagnamento: a chi spetta
Questo sussidio spetta a chi :
- è invalido al 100% per malattie fisiche e psichiche;
- è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e che abbia bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita;
- è cittadino italiano, oppure straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno;
- risiede stabilmente in Italia
E’ bene ribadire che l’indennità viene concessa a prescindere dall’età e da condizioni di reddito.
Leggi anche “Percentuali di invalidità: quali sono e cosa spetta”
Indennità di accompagnamento: quando non viene riconosciuta
L’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta agli invalidi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- se sono ricoverati gratuitamente per più di 30 giorni;
- se sono titolari di pensione di inabilità per causa di guerra, lavoro o di servizio, ma solo se l’importo supera l’indennità di accompagnamento.
Assegno di accompagnamento: quando inizia il pagamento?
Il pagamento ha inizio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Consulta lo speciale Legge 104
Indennità di accompagnamento: come presentare domanda
Per richiedere l’indennità di accompagnamento il soggetto deve rivolgersi al medico di base per richiedere il rilascio del certificato medico attestante la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica.
L’iter per ottenere il beneficio parte dal riconoscimento del punteggio invalidità civile, che avviene con la visita della persona e la visione della documentazione medica da parte della Commissione Asl che, al termine della procedura, rilascia un verbale sul quale è indicata la percentuale di invalidità.
La percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica viene, poi, comunicata all’Inps che provvederà successivamente all’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Indennità di accompagnamento: richieste più facili per over 65
Con messaggio n. 1930 del 8 maggio 2018 l’Inps ha semplificato le modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni non più in età lavorativa: ossia a coloro che hanno raggiunto l’età utile per l’accesso all’assegno sociale, 66 anni e 7 mesi, che presentano una domanda di invalidità civile.
Per tali invalidi, come si legge nel messaggio, verrà semplificato il procedimento di concessione dell’accompagnamento, con lo scopo di ridurre i tempi di erogazione del beneficio. In pratica, i cittadini potranno anticipare l’invio delle informazioni necessarie (modello AP70) per il pagamento della prestazione già al momento della domanda di invalidità civile, he di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
L’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda.
Per tale motivo, la procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale.
Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.
Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni.
La prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.
La seconda consente di acquisire i seguenti dati:
- l’eventuale ricovero;
- l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni <quadro H>;
- la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).
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