Attenzione però: avere una percentuale d’invalidità al 100% non significa che l’interessato abbia automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento. Questo perché è assolutamente necessario che si verifichino, altresì, altre due componenti che possono essere alternativi tra di lavoro. Quali? Minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, solamente chi presentare un’invalidità civile al 100%, insieme a una delle due predette condizioni dà effettivamente diritto alla prestazione economica in argomento.
Ma è necessario raggiungere un limite d’età o rispettare una determinata soglia di reddito? Nelle seguenti righe vedremo tutto in dettaglio.
Leggi anche “Pensione di invalidità 2021: a chi spetta, requisiti, nuovi importi, domanda”
Indennità di accompagnamento 2021: a chi spetta?
Come anticipato in premessa, per accedere all’indennità di accompagnamento è necessario essere invalidi al 100% e, inoltre, presentare una delle seguenti condizioni:
- minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Dopodiché, esistono altri requisiti da rispettare, quali la residenza in forma stabile in Italia. Inoltre, non bisogna essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
Nello specifico, quindi, per ottenere l’indennità di accompagnamento 2021 è necessario soddisfare i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- 100% di invalidità civile, ossia la totale e permanente inabilità;
- impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero, in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 T.U. immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
Indennità di accompagnamento 2021: requisito dell’età anagrafica
Per accedere all’indennità di accompagnamento non è necessario possedere una determinata età. Anzi, per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 67 anni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Indennità di accompagnamento 2021: i nuovi importi
Come la maggior parte delle prestazioni economiche, le indennità non hanno un importo fisso, poiché vengono rivalutate di anno in anno.
Per quest’anno, l’importo dell’indennità mensile è di 522,10 euro. Quindi, essendo il beneficio economico riconosciuto per 12 mensilità (non si ha diritto alla tredicesima), l’importo annuale ammonta a 6.265,20 euro.
Dal punto di vista fiscale, l’assegno è esentasse, cioè non si paga Irpef su tali importi. Ciò consente all’interessato di non indicare quanto ricevuto nel mod. 730 o mod. Redditi in fase di dichiarazione reddituale.
Indennità di accompagnamento 2021: la domanda
L’accesso all’indennità di accompagnamento, ovviamente, non è automatico e bisogna seguire un iter ben preciso. Prima di ogni cosa occorre ottenere dal medico di base il cd. certificato medico introduttivo, contenente il codice allegato.
Tale codice, poi, dovrà essere inserito nella domanda di accertamento sanitario da inoltrare all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
Quindi, dopo che il medico ha inviato all’INPS il certificato in via telematica, sarà compito dell’invalido a inoltrare la domanda online all’Istituto per il riconoscimento dell’invalidità. A tal fine è possibile avvalersi dei seguenti canali:
- online sul sito INPS, se si è in possesso del Pin dispositivo o Spid di secondo livello;
- call center Inps-Inail, accessibile chiamando il numero 803.164 (anche in tal caso è necessario il Pin);
- patronato.
Dopo l’invio della domanda, l’interessato è convocato davanti all’apposita commissione medica Asl per gli accertamenti sanitari. In caso di esito positivo, la commissione medica invierà al cittadino il verbale definitivo.
L’ultimo step riguarda l’inoltro all’INPS dei dati utili per la liquidazione degli importi spettando, come ad esempio le coordinate bancarie.
Indennità di accompagnamento 2021: da quando decorre?
Ma da quando decorre l’indennità di accompagnamento? La legge prevede che la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire:
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero;
- dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.
Attenzione però: il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Da specificare, inoltre, che la prestazione non è reversibile, cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido.
Indennità di accompagnamento 2021: è possibile fare ricorso?
In caso di esito negativo della domanda di accompagnamento è possibile fare ricorso? Assolutamente sì. In pratica, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, ossia una sorta di verifica preventiva delle condizioni di salute a sostegno della propria richiesta.
Tale adempimento, però, è a pagamento, in quanto il giudice nomina un consulente tecnico e un medico legale dell’INPS. Questi ultimi redigono poi una relazione tecnica che sarà poi trasmessa sia all’INPS sia al ricorrente.
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