Incidente stradale: quando il conducente non ottiene nessun risarcimento

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Nella sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. III, n. 6841 del 08/04/2016 (QUI IL TESTO DELLA SENTENZA) è stato ribadito che se il conducente di un veicolo subisce un incidente a causa di un dosso o un rigonfiamento imprevisto sul manto della strada, causato dalla deformazione della sede stradale a causa delle radici di una pianta posta sul ciglio, non ha diritto ad alcun risarcimento del danno qualora venga dimostrata la violazione, da parte sua, delle norme del codice della strada come nel caso di eccesso di velocità.

Dalla sentenza si evince che l’episodio si è verificato nel mese di febbraio del 2001, allorquando un motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo per velocità non moderata ma anche, secondo le attrici ora ricorrenti, per insidia, essendo il manto stradale gonfiato al centro della corsia dell’affioramento delle radici di un pino.

Da precisare che l’incidente stradale è avvenuto in pieno giorno, in un tratto di strada che, dopo una curva volgente a destra nella direzione del motociclista, diviene rettilineo, leggermente in salita, verso la sommità di un dosso, nel cui tratto stradale vige il limite di velocità di 50 km/h.

Al fine di un giusto risarcimento da parte dell’ente proprietario della strada, per essere risarciti bisogna rispettare le norme di comportamento di cui al codice della strada.

Solo dimostrando di aver tenuto una condotta di guida consona ai luoghi, come sancito dall’art. 141 del C.d.S., e, comunque, rispettosa delle norme dettate dal principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 di prudenza si può ottenere il risarcimento del danno nel caso di un incidente determinato da una fonte di pericolo sull’asfalto.

Conosciamo il pensiero giuridico dell’attuale giurisprudenza, che in più occasioni ha affrontato, per quanto riguarda le buche stradali e insidie stradali, mutuando i principi illustrati già più volte oggetto di relazioni e articoli per casi analoghi.

Nel caso di specie risulta evidente che il ricorso deve perseguire un terzo grado di merito, appurato che la guida assolutamente imprudente da parte del motociclista, sia sotto il profilo della velocità, sia, a ben guardare, perché anch’esso sulla velocità tenuto dal guidatore si riflette, il profilo dell’omessa attenzione alle segnalazioni stradali e del conseguente omesso rispetto di plurime regole.

In conclusione, la Corte di Cassazione, eccependo il principio secondo cui non si può attribuire all’ente proprietario della strada la responsabilità per l’accaduto e per non aver custodito adeguatamente il bene, se il fatto è accaduto a causa esclusivamente della velocità o dalla distrazione del conducente, rigetta il ricorso.

 

 

 

 

 

 

 

Redazione MotoriOggi

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