La pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 124 del 08 gennaio 2016, offre lo spunto per parlare del danno da fermo tecnico.
È spontaneo chiedersi cose si intende per fermo tecnico del veicolo. Per trovare un nesso sotto l’aspetto giuridico, si deve osservare quanto dettato e introdotto dalla responsabilità aquiliana e della responsabilità civile in generale.
L’espressione “danno da fermo tecnico” viene utilizzata, nell’infortunistica stradale, per indicare il danno subito dal proprietario del veicolo che per effetto della mancata utilizzazione dello stesso, a causa della necessaria riparazione non ha la sua completa disponibilità.
È sottinteso che questo danno viene addizionato a quello materiale riportato dal veicolo stesso. Per quanto attiene alla sua risarcibilità, prima della novella si riscontrano due orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti: uno più favorevole per il danneggiato e l’altro invece per lui meno vantaggioso.
Nell’occasione dello studio della sentenza, è significativo riflettere su alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione in cui si legge che “Il c.d. danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario per la sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo (tassa di circolazione; premio assicurativo, ecc) che è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore” (Sentenze Cassazione civile: sezione III numero 17963 del 14 dicembre 2002; sezione III numero 12908 del 13 luglio 2004; sezione III numero 23916 del 9 novembre 2006; sezione III numero 1688 del 27 gennaio 2010)
Nell’orientamento giurisprudenziale successivo, sebbene allo stato attuale risulti prevalente, è da sottolineare che esso si confronta nella varie aule di Giustizia con pronunce dal cui contenuto emerge il risultato meno favorevole al danneggiato.
Secondo il pensiero giuridico di alcuni Giudici, il danno da fermo tecnico è risarcibile soltanto in presenza di una prova certa e specifica da parte del danneggiato del pregiudizio economico subito a seguito dell’inutilizzabilità del veicolo durante il periodo della riparazione: pregiudizio che può consistere tanto in un danno emergente o quanto in un lucro cessante. (Sentenza Cassazione civile, sezione III numero 12820 del 19 novembre 1999; sentenza Tribunale di Napoli, sezione VIII numero 2226 del 24 febbraio 2005).
La Corte di Cassazione sezione III, con sentenza del 08 gennaio 2016, n. 124, ha ribadito che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.
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