Accanto a questi, risulta in costante aumento il numero dei veicoli che circolano sulle strade privi della (obbligatoria) copertura assicurativa.
Non è questa la sede, evidentemente, per una analisi sociologica del fenomeno, che secondo dati riferiti recentemente in sede parlamentare ammonta a oltre tre milioni di veicoli.
Il problema per il danneggiato (o chi lo assiste) è infatti sapere a chi rivolgersi, nel caso in cui uno di questi veicoli provochi un incidente.
Certo: si può sempre chiedere aiuto alla cara vecchia regola della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
Il fatto è che, spesso, chi viaggia senza copertura assicurativa è anche un soggetto che dal punto di vista patrimoniale non offre alcuna garanzia di solvibilità.
Per questi casi esiste il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969 e attualmente disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 209/05) amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap.
Peraltro, il Fondo opera non solo nel caso di veicolo privo di assicurazione ma anche in altre ipotesi.
Vale la pena riassumere tutti i casi di intervento del Fondo, seguendo l’ordine prospettato dal predetto art. 283, e quindi:
1) il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo (o natante, giacchè l’ipotesi riguarda anche la navigazione) non identificato. In tale ipotesi, peraltro, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, a meno che non si tratti di danni gravi alla persona, nella quale ipotesi il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500,00;
2) il caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
3) il caso in cui il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4) il caso in cui il veicolo circoli prohibente domino (cioè: sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5) il caso in cui il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Nella gestione della pratica il Fondo non gioca alcun ruolo: è previsto infatti che la gestione (e anche la legittimazione passiva per l’ipotesi di giudizio) spetti ad alcune compagnie assicurative, all’uopo designate dall’Isvap con nomina di durata triennale.
In questo senso si parla correntemente di “imprese designate”.
Al momento l’ultimo provvedimento dell’ISvap con cui venivano designate le imprese per il trienno è quello del 28/12/06, in base al quale attualmente la situazione è questa:
Regione in cui si è verificato il sinistro => Impresa designata
MARCHE, PUGLIA =>RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (ora ALLIANZ SPA)
LAZIO, BASILICATA, CALABRIA => ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (ora INA- ASSITALIA S.P.A.)
VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, CAMPANIA => ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
TRENTINO ALTO ADIGE, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA, REPUBBLICA DI SAN MARINO => FONDIARIA – SAI S.P.A.
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA =>SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
UMBRIA => SARA ASSICURAZIONI S.P.A.
LIGURIA, SARDEGNA => TORO ASSICURAZIONI S.P.A . (ora ALLEANZA TORO SPA)
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