Bonus Sud per assunzioni dal 1° gennaio 2019: novità, durata, contratti, importo

Il Bonus Sud esteso alle assunzioni effettuate già dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. È questa l’ultima novità inserita nel testo della legge di conversione del Decreto Crescita, che dovrà terminare il suo iter entro il 29 giugno.

Qualora il provvedimento dovesse essere approvato e convertito senza modifiche, questa sarà una importante novità per l’incentivo sviluppo Sud, che un precedente Decreto Anpal aveva voluto fosse destinato solo per le assunzioni dal 1° maggio al 31 dicembre 2019, escludendo di fatto quelle effettuate dal 1° gennaio.

Il bonus, le cui regole sono state dettate nel decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, si chiama in realtà Incentivo occupazione Sviluppo Sud, ed è stato disciplinato dalla Legge di Bilancio 2019 per il biennio 2019 e 2020.

Ricordiamo che il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, pubblicato sul sito dell’ANPAL, aveva disposto lo sgravio contributivo – per il biennio 2019-2020 – esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, sarebbero rimaste escluse dal beneficio tutte le aziende che hanno assunto nei primi quattro mesi del 2019.

Ma a quanto ammonta l’importo dell’Incentivo Sviluppo Sud? Quanto dura? Quali sono gli adempimenti da porre in essere per accedere all’agevolazione contributiva? Quali sono i limiti e le condizioni di fruizioni? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere per ridurre il costo del lavoro nei territori del Mezzogiorno. Si precisa, sin da ora, che per usufruire dell’esonero contributivo occorre attendere la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.

Riepiloghiamo in dettaglio in cosa consiste il Bonus Sud o incentivo occupazione Sud: la proroga, la durata, a chi è rivolto, come si chiede, i territori e i contratti che vi rientrano.

Bonus Sud assunzioni: le novità previste

Come anticipato, un emendamento inserito nel Decreto Crescita, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, mette in campo lo stanziamento di più risorse – 200 milioni di euro aggiuntivi – per garantire lo sgravio contributivo anche al primo quadrimestre del 2019: quindi per le assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2019.

Qualora il Decreto crescita, in fase di conversione, venisse approvato così come, senza modifiche, entrerebbe in vigore questa novità inclusiva.

Bonus Sud assunzioni: proroga biennio 2019-2020

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 247 ha disposto la proroga, per il biennio 2019-2020, dell’Incentivo Sviluppo Sud introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 893 della L. n. 205/2017). La misura è stata rifinanziata nel limite complessivo di un miliardo di euro:

  • 500 milioni di euro per il 2019;
  • e altri 500 milioni per il 2020.
  • inoltre l’emendamento al decreto crescita, approvato in Commissione, stanzia ulteriori 200 milioni di euro per estendere lo sgravio anche alle assunzioni dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.

Bonus Sud assunzioni: territori agevolati

L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:

  • nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

“Bonus assunzioni under 35: come funziona”

Bonus Sud assunzioni: chi può essere assunto

La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Possono essere assunti:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
  • lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).

Bonus Sud assunzioni: contratti agevolabili

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (in proporzione alla percentuale del part time).

Come per la scorsa edizione, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Bonus Sud assunzioni: importo e durata

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Bonus Sud assunzioni: condizioni e requisiti

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È necessario, inoltre, il rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e del regime de minimis.

Altra condizione da rispettare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, è la mancanza – nei sei mesi precedenti l’assunzione – di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta

Bonus Sud: aspetti di cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con:

  • l’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018), non ancora operativo;
  • con il bonus assunzioni previsto dal Reddito di cittadinanza;
  • con altri eventuali incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Daniele Bonaddio

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