Gli incentivi per i datori di lavoro che danno occupazione a giovani lavoratori agricoli, scattano per le assunzioni, effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Le persone da assumere devono avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. I lavoratori devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Deve trattarsi di contratti a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale. In quest’ultimo caso, inoltre, è richiesto che il contratto assicuri un minimo di 102 giornate lavorate all’anno e sia redatto in forma scritta.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, è riconosciuto mediante compensazione dei contributi, secondo le seguenti modalità:
- per le assunzioni a tempo determinato, sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo
- per le assunzioni a tempo indeterminato, diciotto mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
L’Inps dovrà, con propria circolare, disciplinare le modalità attuative della norma e rendere disponibili le procedure informatiche per la richiesta e la fruizione dell’incentivo, fissando la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande.
Ai fini della misura in esame, è istituito un fondo per gli incentivi all’assunzione di giovani lavoratori agricoli, con una dotazione di 5,5 milioni per il 2015, di 12 milioni per il 2016, di 9 milioni per il 2017 e di 4,5 milioni per il 2018. L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.
È sempre l’articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 a prevedere, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea, l’applicazione nella misura del 50% delle deduzioni Irap, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura impiegati per almeno 150 giornate all’anno e con contratto di durata non inferiore a tre anni.
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