Incentivi per chi assume giovani lavoratori agricoli

Scarica PDF Stampa
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura, viene istituito un incentivo per i datori di lavoro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, assumono giovani lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni.

Gli incentivi per i datori di lavoro che danno occupazione a giovani lavoratori agricoli, scattano per le assunzioni, effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Le persone da assumere devono avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. I lavoratori  devono  essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e essere privi di un diploma di  istruzione  secondaria di  secondo grado. Deve trattarsi di contratti a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale. In quest’ultimo caso, inoltre, è richiesto che il contratto assicuri un minimo di 102 giornate lavorate all’anno e sia redatto in forma scritta.

Le  assunzioni  devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale  sono  computati  in  base  al rapporto tra le  ore  pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della  base  occupazionale  va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in società controllate o collegate  ai  sensi  dell’articolo  2359  del codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo stesso soggetto.

L’incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, è riconosciuto mediante compensazione dei contributi, secondo le seguenti modalità:

  • per le assunzioni a tempo determinato, sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, diciotto mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

L’Inps dovrà, con propria circolare, disciplinare le modalità attuative della norma e rendere disponibili le procedure informatiche per la richiesta e la fruizione dell’incentivo, fissando la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande.

Ai fini della misura in esame, è istituito un fondo per gli incentivi all’assunzione di giovani lavoratori agricoli, con una dotazione di 5,5 milioni per il 2015, di 12 milioni per il 2016, di 9 milioni per il 2017 e di 4,5 milioni per il 2018.  L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.

È sempre l’articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 a prevedere, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea, l’applicazione nella misura del 50% delle deduzioni Irap, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura impiegati per almeno 150 giornate all’anno e con contratto di durata non inferiore a tre anni.

 

Cinzia De Stefanis

Tag

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento