Ci si chiederà che c’è di anomalo…Ebbene, l’ente territoriale non ha fatto i conti con l’ordinamento statale. Dettaglio, evidentemente, non trascurabile. E’ stato il TAR regionale a sollevare la relativa questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 91/2013, si è espressa mantenendo la linea della giurisprudenza maggioritaria .
Innanzitutto è da precisare che, in base all’art. 117, 3 comma Cost., le “professioni” devono essere disciplinate dalla legge statale per quanto riguarda i principi fondamentali, gli organi regionali invece possono entrare nel dettaglio rispettando, tuttavia i confini stabiliti dalla norma statale.
Il dettato costituzionale viene confermato e specificato dal D. Lgs 30/2006 avente per esclusivo oggetto la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni. In particolare gli artt. 3 e 4 stabiliscono che solo una disposizione dello Stato può definire i requisiti tecnico-professionali ed i titoli necessari ad esercitare tutte quelle attività che necessitano di una specifica preparazione; la Regione, entro questi termini, si deve limitare a determinare gli specifici elementi legati alla concreta realtà territoriale. Una ragione per tutto questo, ovviamente c’è ed è da individuare nel carattere unitario attribuito dal nostro ordinamento alla definizione delle professioni. Discipline differenti di questa materia, infatti, genererebbero significative complicazioni (termine , forse, un po’ riduttivo) in un ordinamento non federale. Sempre che si voglia continuare a considerar tale il sistema di governo italiano.
Ora, l’attività di avvocato è stata regolata dal Regio Decreto-Legge 1578/1933 il quale, all’articolo 3, vieta di ricoprire impieghi la cui retribuzione sia a carico dello Stato, Regioni, Province, Comuni. E’ ammessa una sola deroga. Quando gli Enti territoriali abbiano istituito un proprio ufficio legale, gli avvocati in esso impiegati sono abilitati a svolgere attività legale a tutela dello stesso ente e solo per gli affari che lo riguardano. L’avvocatura regionale, pertanto, si dedichi esclusivamente alle questioni legali della Regione, Aziende Sanitarie ed affini devono trovarsi altri professionisti.
La successiva L.1949/1939, il Codice Deontologico Forense, riconferma tale disposizione,così come la riforma recentemente sfornata dal parlamento, la L.247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), la quale precisa , tra l’altro, che la trattazione di affari legali di un ente pubblico da parte dei professionisti del Foro è possibile a condizione che questi siano investiti esclusivamente di tale incarico e svolgano la loro attività in un ufficio appositamente predisposto.
Non credo sia necessario ribadire che tra norme statali e norme regionali prevalgono le prime e che, in base al disposto dell’art. 11 delle Preleggi, la deroga alle incompatibilità stabilita dall’art. 3 rdl1578/1933 non è suscettibile di applicazione analogica: è un’eccezione, se si estende ad altri casi simili non potrà più essere tale.
Dunque sì, la Legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n.1 dal momento che entra nel campo delle incompatibilità professionali, materia che può essere oggetto solo di una legge dello Stato, va oltre il consentito ponendosi tra l’altro in contrasto con il dettato costituzionale dell’art.117.
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