Il documento arriva a quattro anni di distanza dal Tu sicurezza – dlgs 81/2008 – e detta le istruzioni per accedere al rimborso dei farmaci prescritti che l’Inail si assume l’onere di rimborsare.
Tutte le indicazioni sono fornite nella circolare 62/2012 dello scorso 13 novembre e includono nel novero dei medicinali che l’ente infortunistico potrà saldare antibiotici, antidolorifici e anche gli ansiolitici, perché al primo posto viene messo il corretto recupero della piena integrità da parte del lavoratore, con annessi eventuali carichi di stress, dunque.
Si tratta di un principio che affonda le radici direttamente nella Costituzione, e in particolare alle specifiche sui mezzi adeguati alle esigenze di vita insiti nell’articolo 38 della Carta fondamentale.
Le categorie comprese tra i farmaci che l’Inail conferma di rimborsare riguardano diversi comparti medici, che vanno dalla chirurgia, con garze e creme antibatteriche, fino alla psichiatria, qualora siano stati ordinati dal medico ansiolitici e affini.
Inoltre, figurano nella serie di farmaci rimborsabili anche gli antidolorifici ossei – e dunque afferenti all’ortopedia – i colliri a base antibiotica – nel settore dell’oculistica – e gli antibiotici per il trattamento di ferite infette, incluse le ustioni, per quanto riguarda la dermatologia.
Insomma, un bel numero di medicinali, che da oggi i lavoratori possono vedersi rimborsati presentando domanda con allegati gli scontrini di acquisto, ai fini della corretta certificazione.
A questi, andrà poi annessa anche la prescrizione medica che ha imposto il trattamento farmacologico al lavoratore infortunato, più il codice fiscale dello stesso e il codice ministeriale di riferimento del preparato, rintracciabile dal sito di Federfarma.
Fondamentale, ai fini del saldo, il vedersi riconosciuta la necessità di somministrazione dei farmaci di cui si chiede il rimborso, che non è previsto, naturalmente, per tutti i casi sprovvisti di copertura assicurativa, e dunque nel termine massimo di 3 giorni.
La disposizione Inail chiarisce, dunque, tutte le incertezze emerse in seguito alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza, stabilendo una volta di più che sia compito dell’ente stesso prendere in carico il recupero completo dell’integrità psicofisica del lavoratore.
La novità, avviata in sede di sperimentazione, è circoscritta, al momento, solo per i periodi di inattività temporanea ma non è escluso che, nel prossimo futuro, possa essere estesa a prestazioni sanitarie e riabilitative.
Leggi il testo della circolare Inail sui farmaci e come chiedere rimborso
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