Ancora in tema di risarcimento del danno in caso di volo aereo ritardato. Nuovo intervento della Corte di giustizia Ue, ordinanza 14/11/2014 nella causa c-394/14 in tema di motivi tecnici idonei ad escludere la responsabilità del vettore aereo

Antonio Arseni 22/01/15
È un dato ormai consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di una compensazione pecuniaria, quando il ritardo supera un tempo ben determinato, previsto dal Regolamento CEE 261/04, invero, per i casi di cancellazione,  tuttavia esteso anche al ritardo stesso da più di un provvedimento della Corte di Giustizia Europea (v. ex multis le pronunce del 19/11/2009, C-402/07 e C-423/07; del 23/10/2012, C-581/2010 e C-629/2010; del 26/02/2013 e C-11/2011).

La misura di detta compensazione varia a secondo della lunghezza della tratta ed è così stabilita: 1) € 250,00, per due o più ore di ritardo, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a km. 1.500; 2) € 400,00, per tre o più ore di ritardo, per tutte le tratte intercomunitarie superiori a km. 1.500 e per tutte le altre tratte comprese tra i km. 1.500 e 3.500; 3) € 600,00 per quattro o più ore di ritardo, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi. E ciò, oltre al diritto alla assistenza (cibi, bevande, pernottamento in albergo)

La compensazione è esclusa quando il passeggero viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta, non accessibile direttamente o indirettamente al pubblico, mentre è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore, rispettivamente per i casi di cui sopra, nn. 1,2,3.

Ricordato che dette disposizioni Regolamentari si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo, che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, salve le ipotesi in cui possano aver contato su di una compensazione pecuniaria da parte dello Stato terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore Comunitario (art. 3 Reg.), vanno accennate le caratteristiche dello strumento risarcitorio in questione, rimandandosi per un approfondimento al mio articolo sul tema del ritardo aereo, pubblicato da LeggiOggi.it in data 6.10.2014.

Orbene, si tratta di una misura intesa a ristorare il passeggero dell’inevitabile disagio che obtorto collo è costretto a subire per il caso di ritardo, applicabile per questo ex se, sulla base della semplice ricorrenza di tale evento, il cui danno è in re ipsa in quanto il passeggero medesimo non è onerato di ulteriori prove se non quella di aver acquistato il biglietto aereo di un volo che ha subito un ritardo prolungato oltre i limiti temporali di cui sopra si è detto.

Trattasi di una presunzione di responsabilità, come si evince dalla formula utilizzata dal comma 3 dell’art. 5 del Regolamento CEE 261/2004, che può essere vinta dal vettore aereo, in questo senso onerato per escludere la propria responsabilità, dimostrando la ricorrenza di due condizioni: a) un evento eccezionale, ossia non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (sostanzialmente un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito); b) accompagnato (si sottolinea questo) dalla effettiva adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo, nonostante le quali la compagnia aerea non è riuscita ad essere puntuale.

È evidente che detta presunzione opera non sul piano della causa del danno ma piuttosto su quella degli effetti essendo indispensabile provare, per il vettore aereo,  oltre la ricorrenza della causa dell’evento dannoso (il ritardo), tutte le misure del caso concreto (e non la generica diligenza) effettivamente messe in campo per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero, il quale gode di una tutela, per così dire rafforzata, contro i frequenti rischi dei disservizi del trasporto aereo.

Sul punto, va sottolineato che spesso le compagnie aeree si difendono deducendo, quale causa del ritardo, l’esistenza di motivi tecnici incidenti sulla sicurezza del volo, del tutto insufficienti, per le ragioni testé ricordate, a configurare una idonea causa di esonero della relativa responsabilità ma purtroppo spesso sufficienti a scoraggiare il soggetto danneggiato dall’intraprendere una lite giudiziaria  che comporta perdita di tempo e denaro.

Su tale argomento, di recente è intervenuta, in modo molto appropriato, la Corte di Giustizia UE. ordinanza del 21/11/2014, C -394/2014.

Tale pronuncia, ribadendo l’orientamento già in passato espresso sul diritto alla compensazione pecuniaria, secondo i termini e modalità suddette (v., di  poco  precedente, anche Corte di Giustizia CE del 04/09/2014, C- 452/2013, la cui importanza è data dal fatto di aver identificato l’orario di arrivo di destinazione, ai fini del calcolo del ritardo risarcibile, quando si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile), ha affermato i seguenti condivisibili principi, in tema di cause di giustificazione escludenti la responsabilità del vettore aereo:

a)la compagnia aerea è liberata dall’obbligo di compensazione pecuniaria, a favore del passeggero di un volo ritardato oltre i limiti temporali previsti dal Regolamento 261/2004, quando può dimostrare che l’evento dannoso è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo (considerando 14e 15 nonchè art. 5 paragrafo 3 del Regolamento de quo);

b) trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri, il citato art. 5 paragrafo 3 deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero e spetta al vettore aereo, che vuole avvalersene, dimostrare in aggiunta, che esse non si sarebbero potute evitare con misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo.

Con particolare riferimento ai c.d. problemi tecnici, la Corte di Giustizia chiarisce, con la  pronuncia in rassegna, che  essi possono  rientrare nel novero delle circostanze eccezionali unicamente se collegate ad un evento che, come quelli elencati dal  Considerando 14 di tale Regolamento,  non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura ed origine.

Nello specifico caso che ci occupa. la causa di giustificazione adottata dalla Compagnia aerea per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, scaturente dal ritardo del volo, ossia il problema tecnico dovuto all’urto di una scaletta mobile contro l’aereo, rientra tra le emergenze che potrebbero accadere in quanto tali scalette o parallele  vengono necessariamente utilizzate, consentendo ai passeggeri di salire e scendere dall’aereo e che quindi i vettori si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte scalette. Di talchè l’urto deve considerarsi un evento inerente al normale esercizio dell’attività della Compagnia aerea, non provocato da un atto estraneo ai normali servizi aereoportuali, quali sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo solo questo riconducibile alla  nozione di “circostanze eccezionali” idoneo ad escludere la responsabilità del vettore.

Va ricordato, per concludere, che sostanzialmente questo è stato il ragionamento del G.d.P. di Roma in una recente sentenza del 16.06.2014 n. 13797  secondo cui simili accadimenti non scusano la Compagnia aerea rientrando nella ordinarietà e non eccezionalità.

Antonio Arseni

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