In Sicilia amore non fa rima con assessore

Vuoi tu Giuseppe prendere in moglie la qui presente Mariaelisa, promettendole di esserle fedele sempre e di dimetterti da consigliere comunale?
La singolare vicenda riguarda Solarino, comune in provincia di Siracusa, dove il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Germano, dopo aver sposato, lo scorso agosto, l’assessore Mariaelisa Mancarella, con funzioni di vicesindaco, è stato costretto ad ufficializzare le proprie dimissioni.

Il problema non è stato politico e nemmeno di gestione familiare, a generare le dimissioni è stata l’applicazione dell’art. della legge regionale siciliana n. 6/2011.
L’art. 4 della l.r. n. 6/2011 detta le norme in materia di composizione della giunta comunale e provinciale. Il secondo comma prevede che non possano far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco (o del presidente della provincia) di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

La successiva circolare esplicativa, emanata dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali (n. 6/2012) aveva ribadito che le incompatibilità parentali tra componenti della Giunta e quelli del Consiglio Comunale vigono dal 1 gennaio 2012, con l’obbligo del Sindaco di dichiarare decaduti gli Assessori per i quali si manifesta tale situazione.
L’amore, però, è anche dover dire “rinuncio io”. Il consigliere Giuseppe, per salvare la poltrona di vicesindaco della sua dolce metà, è arrivato alla decisione di dimettersi da componente dell’organo assembleare, eliminando la causa d’incompatibilità.
L’incompatibilità non insorge tra il Sindaco ed i Consiglieri Comunali, in quanto entrambi organi elettivi. Per quanto la legge parlasse genericamente di componenti dell’esecutivo, appare chiaro che non potesse essere data un’interpretazione letterale alla norma, visto che si tratta di soggetti democraticamente eletti.

L’introduzione surrettizia di una nuova causa di incompatibilità del Sindaco (o del Presidente della Provincia), contrasterebbe con gli art. 1 e 51 della Costituzione, che impediscono applicazioni estensive delle limitazioni ai diritti di elettorato passivo.
In effetti dubbi di costituzionalità possono nascere anche rispetto agli Assessori, specie quelli designati in sede di presentazione delle liste. La volontà dell’elettorato può essersi formata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Sindaco sulla costituzione della sua squadra di governo.
Ed è questo che ha sostenuto il consigliere Giuseppe, criticando una norma che ha portato gli sposini a scegliere chi doveva rinunciare al proprio ruolo politico-istituzionale.
Secondo il legislatore regionale, però, la posizione degli Assessori non sarebbe costituzionalmente tutelata in quanto sono semplicemente nominati dal capo dell’esecutivo locale ed allo stesso legati da rapporto fiduciario.
In mancanza della “prova d’amore” da parte del consorte consigliere, a decadere sarebbe stato l’assessore.
La ratio della norma sarebbe quella di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici.
Il Consiglio Comunale ha anche una funzione di controllo rispetto all’esecutivo e la nuova previsione legislativa vuole evitare commistioni tra controllore e controllato.
Non si comprende, però, perché della Giunta non possa far parte il parente o affine di un Consigliere Comunale ma possa farne parte lo stesso Consigliere.

La l.r. n. 6/2011 prevede, infatti, che le cariche di Consiglieri Comunale ed Assessore non sono più incompatibili e, quindi, i Consiglieri possano far parte della Giunta, senza perdere lo status di componenti dell’assemblea consiliare. Con l’unico limite che il numero dei Consiglieri che può far parte dell’esecutivo non deve essere, in ogni caso, superiore alla metà dei componenti.
La circolare sull’art. 4 della l.r. n. 6/2011 conclude con un’indicazione poco comprensibile. Stabilisce, infatti, che i Sindaci, con l’ausilio dei Segretari comunali e degli uffici di supporto, dovranno vigilare sull’accertamento e sulla tempestiva contestazione agli interessati delle nuove cause di incompatibilità.
In effetti, il Sindaco più che vigilare e contestare le cause di incompatibilità, può, anzi deve, revocare l’Assessore incompatibile. La contestazione può avere un senso per le cause di incompatibilità che possono essere rimosse nei dieci giorni successivi e le parentele non rientrano certamente in tale fattispecie.
Così come non si comprende quale dovrebbe essere l’ausilio dei Segretari Comunali e degli uffici di supporto in tale attività.
L’unico aiuto possibile potrebbe essere quello dell’ufficio anagrafe nell’accertare la sussistenza del secondo grado di parentela tra Consiglieri Comunali e componenti della Giunta.

Sembra, poi, che la circolare abbia voluto coinvolgere il Segretario Comunale senza avere, però, il coraggio di assegnargli specificamente il compito di effettuare la segnalazioni all’Assessorato sull’esistenza di cause di incompatibilità non risolte con la revoca.

Luciano Catania

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