In lege opscaenitas…

copertinaUn organo che può assumere valenze sessuali, sia pure in misura ridotta, è certamente la lingua. E’ giurisprudenza assodata che il movimento della lingua connotato da lascivia è configurabile come ‘atto osceno’.

Attenzione quindi a non farne un uso inappropriato, anche perché se il movimento della lingua non è lascivo, esso può però integrare il reato di ingiuria.

Allusivo dell’organo sessuale maschile è considerato anche il dito medio alzato, per cui il gesto del ‘terzo dito’ non poteva non essere oggetto di denunce e di sentenze. Il gesto è descritto da Wikipedia con molta esattezza: «viene effettuato estendendo il dito medio verso l’alto e tenendo strette alla mano, contemporaneamente, le altre dita. In alcuni paesi è in uso una variante di tale gesto che consiste nell’estendere anche il pollice. È usato per offendere, ferire e urtare la suscettibilità di qualcuno verso cui si prova risentimento o stizza».

Già ai tempi di Aristofane tale gesto sollazzava gli astanti. In epoca moderna ne fanno ampio uso soprattutto i tifosi, ma non lo disdegnano neppure gli automobilisti, che vi ricorrono spesso, magari per sottolineare quanto azzardoso sia stato un sorpasso.

Ebbene, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul dito medio alzato con Sent. 42276/2006, escludendo la fattispecie dell’atto contrario alla pubblica decenza, ma ritenendo il gesto una forma (veramente molto originale) di ingiuria.

A onor del vero anche in altra occasione la Corte aveva avuto modo di interessarsi del dito in questione, con la Sent. 1462/08, che riguardava il caso di un tifoso che aveva indirizzato il gesto ad alcuni agenti di polizia presenti all’interno di uno stadio di calcio. Tuttavia nessuna conclusione può trarsi in merito all’opinione della Cassazione su questo fatto, in quanto ben altre e più gravi erano state le contestazioni elevate nei confronti del nostro tifoso, che poi fu condannato in tutti i gradi del giudizio.

Nel luglio del 2010 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del nostro dito. Il 23 maggio del 2006 Claudia M., una signora trentottenne di Domodossola, incontra per strada il marito con il quale ha in corso la causa di separazione e, dopo un piccolo diverbio penalmente irrilevante, ritiene opportuno comunicargli un messaggio senza aprire bocca, semplicemente indirizzandogli il dito più lungo: condanna da parte del giudice di Pace e ricorso in Cassazione dalla quale si invocava l’assoluzione «attesa la fulmineità con cui fu espresso» (praticamente l’‘alzabandiera’ era durato una frazione di secondo).

Tesi non accolta e conferma della sentenza, la quale ha stabilito anche il principio che la durata del gesto è ininfluente (26171/10).

Un caso particolare è stato quello che ha visto Umberto Bossi, segretario della Lega Nord, mostrare orgogliosamente il medio alzato per sottolineare, durante l’esecuzione dell’inno nazionale avvenuta il 20 luglio 2008 a Padova, il suo disappunto per i versi «ché schiava di Roma / Iddio la creò». Il ministeriale dito alzato come andava interpretato? Ebbene, su conforme parere della procura di Venezia, fu deciso che il reato non era… ministeriale e che pertanto non se ne sarebbe occupato il cosiddetto ‘tribunale dei ministri’, ma l’ordinario tribunale di Padova, competente per l’oltraggio.

Alzando un solo dito, il capo della Lega Nord aveva comunicato tutto il suo disprezzo per Roma capitale. Con questo modo di manifestare il suo pensiero, invero molto singolare e che ebbe una notevole eco sulla stampa, Bossi dimostrò, tutto sommato, di essere un buon… comunicatore. Da qui forse l’idea di conferirgli la laurea in Scienze della comunicazione honoris (ma sarebbe meglio dire orroris) causa. E in effetti con quel gesto patriottico aveva davvero onorato l’Italia! L’idea di attribuirgli l’ambito riconoscimento fu avanzata nientemeno che da un ministro della Repubblica, non uno qualsiasi, ma quello dell’istruzione, l’on. Gelmini, e fu fatta propria dal rettore dell’Università dell’Insubria, prof. Renzo Dionigi.

Ma noi italiani siamo inclini agli insulti non verbali: fra i più noti vi è il cosiddetto ‘gesto dell’ombrello’ che Giuseppe Pitrè, arguto antropologo siciliano vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, così descrive nel suo Linguaggio dei gesti: «Il più contumelioso tra gli atti osceni del popolo siciliano è quello che si esprime stendendo elasticamente il braccio con forza a pugno chiuso e battendo colla mano opposta sonoramente sulla spalla come base del braccio disteso. E spesso si dimena per allungare la forza dell’espressione». Ebbene, di tale gesto non vi è traccia nei repertori giuridici, ma potrebbe essere considerato sia come atto contrario alla pubblica decenza, sia come ingiuria nei confronti del destinatario. D’altronde che non si tratti di un complimento lo sanno pure i tedeschi, la cui Federcalcio ha inflitto 3 giornate di squalifica e 15.000 euro di multa al centrocampista olandese del Bayern Monaco Mark van Bommel per avere manifestato il suo disappunto mediante il gestaccio di cui stiamo parlando.

Un altro gestaccio diffuso è quello delle ‘mani aperte a casseruola’, che si fa divaricando al massimo pollici e indici di entrambe le mani (mentre le altre dita restano chiuse) a una distanza di una trentina di centimetri e accompagnando il gesto da frasi del tipo «te lo faccio così». Ma può un parlamentare, anche se al culmine di un intervento politico incandescente, limitarsi a mostrare solo le mani aperte o a pronunciare la banale frase sopra riportata? Certo che no! Così in un’afosa giornata di agosto alla Camera dei deputati si dibatte se sfiduciare il sottosegretario Caliendo, implicato nella cosiddetta P3, evoluzione della precedente P2, quando il deputato del PdL Marco Martinelli per rafforzare le sue idee politiche, getta in faccia al finiano Aldo Di Biagio la scheda che i parlamentari usano per il voto. Ovvia la reazione e altrettanto scontato l’intervento dei commessi oltre che di altri onorevoli pacieri.

E mentre i due vengono ‘onorevolmente’ divisi, ecco che Martinelli fa il gestaccio delle ‘mani aperte a casseruola’, inesorabilmente ripreso dai fotografi e immortalato sul WEB.

Stante il frastuono determinato dall’onorevole rissa e per non correre il rischio che il gesto fosse interpretato dal destinatario come un saluto o un tentativo di riappacificazione, l’autore sentì la necessità di accompagnarlo con parole esplicative: «Ti faccio un culo a …». Ma l’ultima parola non fu chiaramente intesa: chi capì ‘cavallo’, chi capì ‘timballo’; un onorevole un po’ sordo percepì addirittura ‘maresciallo’. Tutte parole, in quel contesto, senza senso! Riascoltando l’onorevole seduta, venne fuori la verità: il culo doveva essere fatto ‘a tarallo’, cioè come il biscotto tipico dell’Italia meridionale confezionato in forma di piccola ciambella e condito con strutto, acquavite, semi d’anice e altri aromi. Non sappiamo se il fatto avrà un seguito giudiziario o se, come spesso accade, il tutto sarà interpretato come libera manifestazione di pensiero.

Non sono ritenuti contrari alla decenza il cosiddetto ‘gesto delle fiche’, che consiste nel mostrare la punta del pollice che fa capolino tra l’indice e il medio, un insulto di tipo sessuale citato anche da Dante; né quello delle corna, valutabile esclusivamente sotto il profilo dell’ingiuria. Così come non lo è la linguaccia statica, configurabile soltanto come reato di ingiuria, a differenza di quella in movimento, la linguaccia dinamica di cui si è detto. E tuttavia quest’ultima qualche volta può avere un significato offensivo assolutamente privo di valenza sessuale anche se è accompagnata dall’epiteto ‘leccaculo’, come ci spiega la Cassazione (17672/10) a proposito di un caso in cui il movimento di lingua era «finalizzato a mimare il gesto dell’epiteto», forse nel timore che la parolaccia non fosse stata percepita bene.

È stato invece considerato reato di indecenza l’esposizione di un animale morto in un luogo pubblico (Pret. Roma, 3 novembre 1993), mentre in un passato lontano si era fatta rientrare in questa fattispecie contravvenzionale nientemeno che l’esercizio di una stazione di monta taurina effettuata in un casale esposto al pubblico (Cass. 6 marzo 1900). Infine, sempre in tempi abbastanza remoti, è stato ritenuto sussistere il reato di indecenza anche nel caso di emissione di rumori corporali, veri o addirittura simulati (Cass. 9 dicembre 1909).

Ovviamente non si ha la pretesa di aver esaurito, nella nostra rassegna, la tipologia dei gesti con valenza oscena o indecente sottoposti all’esame dei giudici: chissà quanti altri sono sfuggiti alla registrazione delle riviste giuridiche.

Giuseppe D’Alessandro

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