Con il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre, l’apprendistato si appresta a diventare il canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Il provvedimento intende garantire una maggiore fruibilità dello strumento, per lavoratori ed imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull’intero territorio nazionale.
In sette articoli di legge, presentati nella forma del Testo Unico, viene ora racchiusa l’intera regolamentazione della materia.
L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato dovrebbe essere garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni a livello regionale.
Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno integralmente applicazione le nuove disposizioni così come implementate ed adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva.
Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di armonizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tra le principali novità, viene confermata la natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato: durante la sua vigenza, il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo (a differenza del contratto a tempo determinato, dove il recesso è solo per giusta causa); al termine del periodo di apprendimento si apre una finestra di libero recesso, senza la necessità della giustificazione, ma con l’obbligo del preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Il dettaglio della regolamentazione sarà definito da accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi del Testo Unico.
In particolare, oltre alla conferma dell’obbligo della forma scritta e dell’alternativa, in materia retributiva, del sottoinquadramento di due livelli ovvero della percentualizzazione della retribuzione in modo graduale rispetto all’anzianità di servizio, è prevista la possibilità di finanziare percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali.
Riguardo alla durata, le assenze involontarie superiori a 30 giorni posticipano la scadenza del contratto.
Rimangono tre le tipologie contrattuali:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15 – 25 anni, durata massima 3/4 anni);
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (18 – 29 anni, durata massima 3 anni, 5 per il settore dell’artigianato). La formazione sarà definita dalla contrattazione collettiva e dovrà integrarsi con la formazione pubblica regionale, interna o esterna all’azienda, per un monte ore complessivo per tutto il triennio pari a 120 ore;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca (18 – 29 anni).
È stata inoltre aggiunta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.
Per le Regioni e i settori ove la disciplina del Testo Unico non sarà immediatamente operativa, troveranno applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico, le regolazioni vigenti. In assenza dell’offerta formativa pubblica regionale, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
Andrea Rossi
Consulente del lavoro
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Testi:
Testo Unico apprendistato, decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167
- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Disciplina generale
- Art. 3 – Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- Art. 4 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Art. 5 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Art. 6 – Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
- Art. 7 – Disposizioni finali
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