L’autrice del presente articolo ha firmato il volume “Il commercio elettronico – Aspetti giuridici e regime fiscale” (Maggioli, 2014)
Si tratta della soglia quantitativa e del perimetro soggettivo individuati dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 a firma del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Economia e Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 che ha costituito la prima attuazione della misura dettata dal decreto-legge n. 179 del 2012, stabilendone importi minimi, modalità e termini dell’obbligo.
Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 “cd. decreto milleproroghe 2013”, è stato inserito il comma 15-bis all’articolo 9 che di fatto differisce l’entrata in vigore di detto obbligo (dapprima prevista per il 28 marzo 2014 esclusivamente per le imprese e i professionisti che avessero dichiarato un fatturato annuo superiore ai 200.000 euro) al 30 giugno 2014, senza limiti di fatturato.
La norma contenuta nel decreto crescita ha inteso diffondere l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, fissando l’obbligo di accettare pagamenti effettuati anche attraverso carte di debito, e quindi bancomat, per i soggetti privati che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali. Peraltro, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che l’obiettivo della norma è anche quello di diffondere gli strumenti di pagamento elettronici quale precondizione per l’affermarsi del commercio elettronico nel sistema produttivo italiano. Un maggiore sviluppo di questo canale di vendita per prodotti e servizi, infatti, può rappresentare un fattore di crescita e di internazionalizzazione delle imprese.
Inoltre l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici rappresenta un efficace metodo per il contrasto all’uso del contante e, di conseguenza, dell’evasione fiscale. La disposizione fa in ogni salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 231 del 2007, il quale reca una serie di obblighi e di adempimenti in funzione di antiriciclaggio ed in particolare l’articolo 49 che prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro. La carta di debito è da intendersi come lo strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale. Si tratta quindi essenzialmente della carta bancomat, ma potrebbero essere ricomprese anche le carte di debito di tipo prepagato, ricaricabili su richiesta del titolare pur in assenza di un conto corrente di appoggio.
Considerando che la norma non prevede una sanzione per chi non adempie, l’obbligo previsto dalla norma stessa non dovrebbe essere considerato in senso assoluto come un dovere di dotare il proprio ufficio di un POS, ma costituirebbe un onere in capo all’impresa o al professionista. In questo senso si è espresso l’Ufficio studi dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 12 del 29 maggio scorso. Onere che, secondo il Consiglio Nazionale forense (cfr. si veda la circolare del 20 maggio scorso) nel caso in cui il cliente chieda di pagare con il bancomat e il creditore non permetta tale possibilità, si genererebbe una “mora del creditore” che non libera giuridicamente il cliente dall’obbligazione derivante dal bene o dal servizio acquistato.
Gli operatori lamentano un onere troppo gravoso per l’installazione del POS. Gli architetti, ad esempio, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro il POS obbligatorio. Ricorso che è stato respinto, e che quindi ha portato gli architetti a rivolgersi al Garante della concorrenza e del mercato. A questo proposito, per favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 51 datato 14 febbraio 2014 in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, sono state dettate misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici. La decorrenza di tali misure è prevista al prossimo 29 luglio 2014 e, quindi, sarebbe necessario un allineamento dei termini per garantire commissioni ridotte all’avvio dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito dal prossimo 30 giugno 2014.
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