IMU e TASI: quali scadenze in arrivo e per chi?

Redazione 04/12/15
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Il 16 dicembre si avvicina: l’ultimo termine utile per pagare le tasse sulla casa.

Si avvicina, infatti, l’ultimo appuntamento per gli italiani con il pagamento di IMU e TASI sulla prima casa: il prossimo 16 dicembre scade la seconda, nonché ultima rata per il 2015, delle due imposte, partendo poi dal 2016 le nuove esenzioni introdotte dalla legge di Stabilità.

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COME CALCOLARE LE ALIQUOTE?

Cambiano da Comune a Comune le aliquote in base alle quali eseguire il versamento, a seconda delle delibere comunali approvate, visionabili sul sito del Mef (qualora dovesse mancare la pubblicazione si considerano applicabili le aliquote vigenti nell’anno precedente).

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VERSAMENTO DI IMU E TASI 2015: COME FARE?

Per effettuare il versamento di IMU e TASI i contribuenti, per ambedue le imposte, possono utilizzare il modello F24 o viceversa ricorrere al bollettino di conto corrente postale.

Al singolo Comune spetta la facoltà (non l’obbligo) di trasmettere F24 precompilati.

Attualmente, in attesa che la riforma entri in vigore, i principi che disciplinano il pagamento di IMU e TASI per questa porzione di 2015, sono:

A) sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (lasciate fuori le categorie A/1, A/8 e A/9) si richiede il solo versamento della TASI: l’esenzione dal pagamento dell’IMU, però, si applica nel limite di una pertinenza per ogni categoria catastale (C2, C6, C7) anche se accatastate insieme all’abitazione;

B) per abitazione principale va inteso l’immobile dove il proprietario, e il rispettivo nucleo familiare, ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente, nonché le relative pertinenze;

C) per le categorie A/1, A/8 e A/9 si applica la detrazione pari a 200 euro, prevista per l’abitazione principale, la quale potrà subire anche degli aumenti in base ai regolamenti comunali;

D) può essere considerata abitazione principale dallo stesso Comune (e così beneficiare dell’esenzione IMU) l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che risiedono presso istituti di ricovero o sanitari purché non dato in locazione, o anche l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani che non risiedono in Italia purché non locato o concesso in comodato a parenti in linea retta, entro il 1° grado (ossia genitori o figli) che utilizzano tale immobile come abitazione principale per la sola quota di rendita che non eccede i 500 euro, oppure se il comodatario fa parte di un nucleo familiare con un Isee che non va oltre i 15mila euro annui;

E) la TASI viene applicata in misura ridotta di 2/3 agli immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto da italiani non residenti in Italia nel 2015,

F) i pensionati residenti all’estero iscritti all’Aire, che risultano proprietari di più abitazioni in Italia, hanno diritto a scegliere su quale immobile far valere l’agevolazione per l’abitazione principale presentando la dichiarazione IMU/TASI siglando il campo “ESENZIONE”;

G) la TASI viene suddivisa tra padrone di casa e conduttore, in base a quanto stabilito dal Comune, per gli immobili dati in affitto: la percentuale che spetta all’inquilino è compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, la restante porzione va invece versata dal proprietario;

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H) beneficiano dell’esenzione IMU anche:

– le unità immobiliari che fanno parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– i fabbricati di civile abitazione riservati ad alloggi sociali ex Dm 22/4/2008;

– la casa coniugale assegnata all’ex coniuge dopo provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili matrimoniali;

– un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non dato in locazione, che è posseduto dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di Polizia a ordinamento militare, dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero appartenente alla carriera prefettizia per cui non sono necessarie le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale.

Redazione

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