Imu sui terreni agricoli: rinvio al 26 gennaio. Tutte le informazioni

IMU sui terreni montani per l’anno 2014: la scadenza è stata fissata al 26.1.2015 con l’art. 1 DEL d.l. 16.12.2014, n. 185.

Il D.M. 28.11.2014, che ha individuato i “nuovi” terreni montani, porta in dono, probabilmente non gradito, per i dottori commercialisti che vedono avvicinarsi un mese di gennaio davvero denso di impegni, purtroppo squisitamente fiscali: i professionisti dovranno andare alla ricerca dell’altitudine non del terreno posseduto dal cliente ma dall’altitudine del “comune montano” secondo i parametri ISTAT per calcolare, poi, l’entità dell’imposta sulla base di non semplici dati catastali (cioè il reddito dominicale) ma anche di coefficienti moltiplicatori e, dulcis in fundo, con aliquote variabili di comune in comune, anche perché è impensabile che un “comune volonteroso” riesca a fare recapitare a ciascun soggetto passivo il bollettino di pagamento precompilato.

La strana IMU sui terreni montani non è stata bocciata.

Ma, fiscalmente, quale è il terreno montano?
Non conta l’altitudine della sua ubicazione, ma rileva quella del luogo rilevato in base ai dati dell’Istat riferiti alla casa comunale.

Sono esenti dall’IMU i terreni ubicati in comuni:
a. Di altitudine superiore a 600 metri;
b. Di altitudine superiore a 280 metri ma non a 600 metri, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali inscritti nella previdenza agricola, ovvero se concessi in affitto o in comodato a tali operatori.
La sorpresa consiste nel fatto che anche il terreno utilizzato per pista da sci deve pagare l’IMU.

Ad esempio, nel Friuli-Venezia Giulia, la località turistica di Sella Nevea, ubicata all’altezza di 1.190 metri, fa parte del comune di Chiusaforte, in provincia di Udine, che ha un’altezza di 391 metri: l’IMU va pagata, salvo essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale!

 

Sergio Mogorovich

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