Ricordiamo innanzitutto che dal 2014 l’Imu non riguarda più le prime case, quelle dove il soggetto ha dichiarato la propria residenza, si applica invece sulle seconde case, negozi, uffici e capannoni.
Per le seconde case tuttavia è possibile richiedere un’agevolazione, ci sono dei casi in cui la legge permette una riduzione del 50% dell’importo dovuto. Si tratta di:
- abitazioni inagibili;
- abitazioni inutilizzabili (mancanza di collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria);
- abitazioni utilizzate per il solo periodo estivo o invernale;
- abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a figli o genitori;
- fabbricati storici e artistici.
Ulteriori agevolazioni fino alla totale esenzione possono essere previste dai singoli Comuni, invitiamo quindi a informarsi anche nei regolamenti comunali dei luoghi in cui si trovano questi immobili.
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Imu seconda casa: dichiarazione di inagibilità
Per poter avere diritto all’agevolazione nel caso di immobile inagibile è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019) stabilisce che la dichiarazione l’inagibilità dell’immobile debba essere certificata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
Tuttavia, una recente sentenza della corte di Cassazione, la n. 1263 del 21 gennaio scorso, ha stabilito che è possibile in alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti l’inagibilità o l’inabitabilità.
In ogni caso, ricordiamo che l’agevolazione resta valida per tutto il tempo durante il quale permane la condizione di inagibilità/inabitabilità.
A questo indirizzo è possibile scaricare la Dichiarazione Imu editabile.
Imu seconda casa: quando non occorre presentare dichiarazione
La Cassazione ha stabilito inoltre che non occorre presentare dichiarazione di inagibilità (sia con perizia che autodichiarazione) nel caso in cui lo stato di inagibilità sia già noto al Comune.
La sentenza si rifà a una norma riguardante la vecchia Ici, che la Cassazione ha stabilito poter essere applicata anche nel caso dell’IMU.
Imu seconda casa: agevolazioni per i residenti all’estero
La riduzione del 50% dell’IMU si applica anche ai soggetti che non risiedono in Italia e che sono titolari di pensione nello Stato di residenza, se possiedono degli immobili in Italia non locati e non concessi in comodato.
Anche in questo caso è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Imu seconda casa: abitazioni con locazione a canone concordato
Un’altra riduzione dell’Imu, in questo caso del 75%, è applicabile nel caso di abitazioni con locazione a canone concordato, dietro presentazione della Dichiarazione Imu.
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Imu seconda casa: esenzione della Tari
Come detto in precedenza, l’Imu racchiude sia la vecchia imposta sulle abitazioni che la Tari. Nel caso di inagibilità o inabitabilità, l’immobile di fatto non produce rifiuti. Per questo motivo, in questo caso, l’abitazione è di fatto esente dal pagamento della Tari. Per beneficiare dell’esenzione occorre presentare la Dichiarazione Tari entro il 30 giugno.
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