IMU in ritardo: pagamento, sanzioni e ravvedimento operoso

Scaduto il termine per il saldo IMU, scatta ora il pagamento con ravvedimento.

Entro il 16.12 andava versato il saldo dell’IMU per l’anno 2024.

Secondo l’art. 1, comma 762, della legge 160 del 27.12.2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di versare complessivamente l’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, che va corrisposta entro il 16.6, per cui:

  • per il versamento della prima rata IMU, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • per il versamento della rata a saldo dell’imposta IMU dovuta per l’intero anno è eseguito , a conguaglio, sulla base delle aliquote che sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze alla data del 28.10 di ciascun anno.

Gli enti non commerciali indicati all’art. 73, comma 1, lettera c), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, effettuano il pagamento in tre rate di cui:

  • le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’IMU che complessivamente è stata corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16.6 e il 16.12 dell’anno di riferimento;
  • la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta va versata entro il 16.6 dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, considerando le aliquote pubblicate sul suddetto sito internet entro il 28.10 dell’anno di riferimento.

In mancanza della delibera comunale approvata e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote che erano state deliberate per l’anno precedente. Pertanto, in tale ipotesi le somme dovute con la prima e la seconda rata corrispondono ai versamenti fatti con le vecchie aliquote.


In mancanza della delibera comunale approvata e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote che erano state deliberate per l’anno precedente. Pertanto, in tale ipotesi le somme dovute con la prima e la seconda rata corrispondono ai versamenti fatti con le vecchie aliquote.

Il ravvedimento operoso sull’IMU
Nel caso di omesso o carente versamento il comune irroga le sanzioni applicando la misura del 25% fissata dal d. lgs. 14.6.2024, n. 87, a decorrere dal 1°.9.2024, mentre per il primo acconto la sanzione è fissata nella misura del 30%.

Le sanzioni

Ritardo di versamentoSanzione sul saldo IMU
fino a 15 giorni0,83% per ogni giorno di ritardo fino al 15°;
dal 16° al 90° giorno12,5%;
oltre il 90° giorno25% (per la prima rata 30%).

Il contribuente, però, ha la possibilità di ridurre il carico sanzionatorio versando contestualmente l’imposta, gli interessi legali computati giorno per giorno (2,5% dal 1.1.2024 con il decreto 29.11.2023) e la sanzione ridotta in relazione al ritardo dell’adempimento, come è previsto dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

La riduzione delle sanzioni

RegolarizzazioneRiduzioneSanzione ridotta
entro 15 giorni1/15 per giorno0,083% per ogni giorno
da 15 a 30 giorni1/101,25% per ogni giorno
da 31 e fino a 90 giorni1/91,39%
oltre 90 giorni e fino a un anno1/83,13%
oltre un anno e entro due anni1/73,57%  
oltre due anni1/64,17%

Ad esempio, se il versamento della seconda rata IMU di € 2.000 è eseguito il 31.12.2024 il conteggio va cosi eseguito:

imposta€ 2.000,00
interessi (15 giorni)€         1,92
sanzione€       23,33
totale€ 2.024,25

Il versamento va effettuato esponendo nel mod. F24 l’importo complessivo cioè l’imposta aumentata con gli interessi e la sanzione ridotta. Non è ammesso il pagamento in forma frazionata, procedura ammessa soltanto per i tributi che sono amministrati dall’Agenzia delle entrate (art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).

AVVERTENZE
Per i tributi locali la procedura può essere attivata se la violazione non è già stata constatata e comunque non sono iniziati accessi, operazioni, verifiche o altre attività amministrative di cui il contribuente e i soggetti che sono obbligati in solido non hanno avuto formale conoscenza.
L’art. 13, lett. b-ter), del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, prevede la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema d’atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della l. 27.7.2000, n. 212 (contraddittorio preventivo), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia presentata l’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218.

Secondo l’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472, è espressamente esclusa l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” per le violazioni di omesso pagamento per le quali si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio. In altri termini, per tali violazioni si applica la pena più severa prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471: per ciascun mancato o tardivo pagamento viene irrogata la sanzione del 25% (30% per le violazioni commesse fino al 31.8.2024) su goni importo che non è stato versato.


Foto di copertina: istock/Rafmaster

Sergio Mogorovich

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