IMU 2016: Guida alle Detrazioni, come si applicano

Redazione 08/06/16
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La deducibilità di IMU, IMI (l’Imposta Municipale Immobiliare stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014) e IMIS (l’Imposta Immobiliare semplice della Provincia Autonoma di Trento, istituita con Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14), sostenute per gli immobili strumentali da professionisti e imprenditori, deve essere applicata nel modello UNICO 2016.

Attenzione, però, in quanto la deduzione viene ad applicarsi o sul reddito d’impresa oppure su quello di lavoro autonomo, e non sull’IRAP.

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Vediamo nel dettaglio come funzionano le detrazioni IMU per l’anno 2016.

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DEDUZIONE IMU: COME FUNZIONA?

Dal punto di vista della normativa, è intervenuta la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 all’articolo 1, commi 715 e 716) che ha previsto la deducibilità del costo sostenuto da professionisti e imprenditori per il pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali, vale a dire uffici, capannoni eccetera, dal reddito d’impresa e professionale.

Come anticipato sopra questa tipologia di deduzione IMU deve essere applicata nel modello UNICO SC 2016 su fabbricati e terreni strumentali per destinazione e per natura nella misura pari al 20%.

In deroga all’art. 14, co. 1, DLgs. 23/2011 che stabiliva l’indeducibilità IMU da IRPEF, IRES ed IRAP, infatti, la Legge di Stabilità aveva presunto la deducibilità IMU per determinare il reddito per gli immobili strumentali d’impresa nella misura del 30% per il periodo d’imposta 2013 (Modello UNICO 2014) e del 20% a partire dal periodo d’imposta 2014 (dal Modello UNICO 2015 in poi).

DEDUZIONE IMU: COME SI APPLICA?

La deduzione si applica sul reddito d’impresa oppure sul reddito di lavoro autonomo, e non direttamente al reddito complessivo (quadro RN) in cui sono ricompresi anche i redditi di diversa natura. Come anticipato, inoltre, non si può dedurre l’IMU ai fini IRAP.

Ai fini della deducibilità quale anno rileva?

Rileva l’anno di pagamento dell’imposta, anche nel caso in cui non si tratti dell’IMU di competenza per quello specifico anno.

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DEDUZIONE IMI e IMIS: COME FUNZIONA?

Anche in questo caso, la deducibilità IMI (Imposta Municipale Immobiliare) ed IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) relative agli immobili strumentali, per effetto della  legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 508), viene ad applicarsi nella percentuale del 20%.

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