Niente Imu e Tasi per abitazione principale e residenza
I possessori di abitazione principale (unica unità immobiliare nel quale il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente), non devono versare nulla, sia per quanto riguarda l’Imu, che per la Tasi. Mentre se si tratta di case di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9), viene applicata l’aliquota decisa dal Comune con una detrazione fissa di 200 euro, nel caso non venga aumentata dallo stesso Comune. Sulla seconda casa, invece, si paga sia l’Imu che la Tasi.
Anche i residenti all’estero possono avvalersi dell’esenzione. A condizione che la casa non risulti locata o data in comodato d’uso, dal 2015 viene considerata adibita ad abitazione principale, una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
Il requisito della residenza per poter beneficiare dell’esenzione da Imu e Tasi, in certi casi può anche non servire. Infatti, anche i militari, vigili del fuoco e i membri delle forze di polizia appartenenti alla carriera prefettizia in servizio permanente effettivo, possono avvalersi dell’agevolazione qualora abbiano presentato la dichiarazione in Comune.
Inoltre, a condizione che la casa non risulti affittata, il Comune può considerare abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari (a seguito di ricovero permanente).
Sono esenti dall’Imu anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.
Tutte le riduzioni dell’imposta
Viene prevista la riduzione della metà dell’imposta per quanto riguarda gli edifici d’interesse storico-artistico e la riduzione del 25% dell’imposta per le case affittate a canone concordato. Anche per gli immobili inagibili o inabitabili spetta la riduzione a metà dell’imposta, ma a condizione che, tramite una perizia di parte, sia stato dichiarato tutto al Comune, quindi a decorrere dalla dichiarazione Imu. È necessario indicare gli estremi catastali degli immobili in oggetto e la tipologia di esenzione richiesta.
Infine, la Corte di Cassazione nella sentenza 23801/2017, ha chiarito che i fabbricati crollanti (iscritti nella categoria F2, senza attribuzione di rendita), sono esenti dal pagamento dell’Imu. Poi, una volta crollati, sono classificati come area fabbricabile. In quel caso, invece, è soggetta al pagamento dell’Imu. L’imposta viene ridotta al 50% pure per le unità imobiliari concesse in comodato ai parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principale. Un caso particolare è rappresentato dal leasing immobiliari, che si verifica quando il locatario paga l’Imu fino alla consegna dell’immobile.
Caduta in successione dell’immobile
Quando si verifica la caduta in successione dell’immobile che rappresentava la dimora familiare, entra in gioco il fattore eredità. In tal caso, il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite. Per rinunciare a questo diritto, bisogna farlo espressamente. Il coniuge superstite che risiede e dimora nell’unità in questione (abitazione principale), sarà esente da imposte.
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