Scade il 30/10/2015 il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU dovuta sui terreni agricoli per l’anno 2015, senza dover sottostare al pagamento di interessi e sanzioni (art. 8, comma 13-bis, del D.L. 19/6/2015, n. 78).
Secondo quanto è stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24/1/2015, n. 4, a decorrere dall’anno 2015, l’IMU non si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani classificati “totalmente montani” di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28/12/2001, n. 448;
c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT.
Per esclusione, l’IMU è dovuta per:
- i terreni classificati “non montani”;
- i terreni ubicati nei comuni classificati “parzialmente montani” se posseduti e condotti da chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ovvero se, sussistendo tale qualifica, manca l’iscrizione nella previdenza agricola;
- le aree fabbricabili.
In sostanza, l’esenzione oggettiva è riconosciuta soltanto per i terreni ubicati nei comuni montani o nelle isole minori indicati nel suddetto allegato. L’esenzione soggettiva sussiste nel caso di iscrizione nella previdenza agricola per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni ubicati in comuni classificati come parzialmente montani.
AVVERTENZA PER I COMUNI PARZIALMENTE MONTANI
L’esenzione prevista per i terreni parzialmente montani si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui al citato art. 1 iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 2, del D.L. 24/1/2015, n. 4).
L’esenzione suddetta si applica anche nel caso di terreni concessi in comodato o in affitto quando “il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola…. E’ necessario che il concedente possieda o conduca almeno un altro terreno” (risoluzione 3/2/2015, n. 2/DF). |
Qualora il terreno parzialmente montano sia posseduto in comproprietà tra più soggetti di cui soltanto alcuni hanno la qualifica professionale, l’IMU è dovuta soltanto dagli altri comproprietari considerando la quota di possesso.
2. Le regole di calcolo.
Per determinare l’IMU dovuta sui terreni è necessario fare riferimento alle regole fissate dall’art. 13, comma 5, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
Preliminarmente, va considerato il reddito dominicale risultante in catasto vigente al giorno 1° gennaio dell’anno di imposizione (cioè al giorno 1/1/2015) rivalutato del 25%. Al risultato così ottenuto va applicato il coefficiente di moltiplicazione:
a) di 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
b) di 135 per i terreni posseduti e condotti da soggetti diversi.
Il valore così determinato va rapportato alla quota di possesso, sulla quale va conteggiata l’imposta con l’aliquota prevista.
Per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali citati, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, l’IMU si applica limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra euro 6.001 e euro 15.500;
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra euro 15.501 e euro 25.500;
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra euro 25.501 e euro 32.000;
L’importo determinato va versato entro il 31/10/2015 utilizzando il modello F24 nel quale va indicato il codice tributo 3914 (risoluzione 12/4/2012, n. 35/E). L’importo minimo di versamento per l’intero periodo d’imposta è di euro 12, salva diversa misura deliberata dal comune.
3. La detrazione di 200 euro.
L’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 24/1/2015, n. 4, a decorrere dall’anno 2015, dall’IMU dovuta per i terreni ubicati nei comuni indicati nell’allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola è riconosciuta la detrazione di 200 euro. Se nel suddetto allegato in corrispondenza all’indicazione del comune è riportata la qualifica di “parzialmente delimitata” (in sigla PD) la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate nella c.d. “parte svantaggiata”, secondo le indicazioni contenute nella circolare 14/6/1993, n. 9.
La detrazione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La detrazione dei 200 euro è calcolata su tutti i terreni che sono condotti direttamente, anche se sono ubicati sul territorio di più comuni. Di conseguenza, il beneficio non spetta per ogni terreno né per ogni comune ma soltanto sull’importo totale. Inoltre, va rapportata alla quota posseduta e al periodo di possesso.
Qualora soltanto taluni proprietari possiedano i requisiti soggettivi, la detrazione va ripartita per intero tra questi. Ad esempio, se in presenza di tre comproprietari di cui uno solo è coltivatore diretto, questi beneficia dell’intera detrazione.
La detrazione deve essere riportata nel modello F24 dove, in abbinamento al codice tributo 3914, va compilato il quadro “detrazione”.
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