IMU 2023, pagamento in ritardo: sanzioni e ravvedimento operoso

Paolo Ballanti 22/06/23

Lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2023 (acconto), imposta dovuta in relazione alla quota ed ai mesi di possesso dell’immobile. L’acconto è determinato in base al primo semestre dell’anno corrente, applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel 2022.

La seconda rata (saldo), al contrario, dovrà essere versata entro il prossimo 18 dicembre, considerando le aliquote deliberate per l’anno corrente e le possibili variazioni riguardanti il possesso dell’immobile. I contribuenti che, entro le scadenze di legge, non provvedono in tutto o in parte al versamento dell’IMU, possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni (in misura ridotta) grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

IMU 2023: le scadenze

Il pagamento dell’IMU agli enti locali (comuni) per l’anno corrente dev’essere effettuato in due rate:

I contribuenti hanno comunque la possibilità di versare l’IMU in un’unica soluzione, entro la scadenza del 16 giugno 2023.

Fanno eccezione gli enti non commerciali i quali versano l’imposta in tre rate. Le prime due corrispondono al 50% dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno precedente e devono essere versate entro il 16 giugno 2023 ed il 18 dicembre 2023. La terza rata, a conguaglio, dev’essere versata entro il 16 giugno 2024.


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IMU 2023: ravvedimento operoso

In caso di versamento tardivo è possibile regolarizzare la posizione facendosi carico di una sanzione pari al 30%, ridotta tuttavia al:

  • 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti con un ritardo non superiore a 15 giorni.

 Le suddette percentuali nel caso in cui la regolarizzazione venga fatta:

  • Entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento le sanzioni sono ridotte allo 0,1% (equivalente ad 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo;
  • Dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine le sanzioni sono pari all’1,5% (corrispondente ad 1/10 del 15%);
  • Oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine, le sanzioni sono pari all’1,67% (pari ad 1/9 del 15%);
  • Oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%);
  • Oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%);
  • Oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento, sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%).

Alle ipotesi citate si aggiunge la regolarizzazione effettuata una volta ricevuto il verbale di contestazione (ma prima dell’emissione della cartella esattoriale). In queste situazioni è ammesso il pagamento di una sanzione pari al 6% (1/5 del 30%).

Giorni di ritardo rispetto alla scadenza% sanzione

Entro 14 giorni

0,1%

Entro 30 giorni

1,5%

Entro 90 giorni

1,67%

Entro 1 anno

3,75%

Entro 2 anni

4,29%

Oltre i 2 anni

5%

Oltre il verbale di contestazione ma entro la notifica dell’atto di accertamento

6%

IMU 2023: interessi

Oltre alle sanzioni, il contribuente è tenuto a versare gli interessi.
Questi ultimi sono calcolati in base ai giorni di ritardo, intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU sino al versamento. Con riguardo all’anno corrente la misura degli interessi è pari al 5% in ragione d’anno.

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IMU 2023: come si paga

Gli importi a titolo di IMU, sanzione ed interessi devono essere pagati a mezzo F24 o bollettino postale IMU.
La somma imposta + sanzioni + interessi dev’essere comunque abbinata ad una serie di codici tributo, quali:

Codice

Descrizione

3912

IMU abitazione principale e pertinenze – comune

3913

IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – comune

3914

IMU terreni – comune

3916

IMU aree fabbricabili – comune

3918

IMU altri fabbricati – comune

3923

IMU interessi da accertamento – comune

3924

IMU sanzioni da accertamento – comune

3925

IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – stato

3930

IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comune

In sostanza, per ogni codice tributo dovrà essere indicato nel totale, oltre all’importo dovuto, anche le sanzioni e gli interessi.

Per i versamenti dell’IMU da effettuare con il modello F24 EP (Enti Pubblici) i codici tributo sono, al contrario:

CodiceDescrizione

350E

IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – comune

351E

IMU per i terreni – comune

353E

IMU per le aree fabbricabili – comune

355E

IMU per gli altri fabbricati – comune

357E

IMU interessi da accertamento – comune

358E

IMU sanzioni da accertamento – comune

359E

IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – stato

360E

IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comune

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